Sentenza — n. 27887/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 14 gennaio 2020 (dep. il giorno 26 febbraio 2020) la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Mantova il 27 aprile 2015 - con la quale Primo BIUMI era stato dichiarato responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, con l'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta -, ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sull'aggravante contestata ed ha ridotto ad anni tre la durata della pena della reclusione allo stesso inflitta e la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la decisione di primo grado.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Sentenza — n. 27887/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIUMI PRIMO nato a DESENZANO DEL GARDA il 20/06/1967 avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso, e per il ricorrente l'avvocato GIULIO GOBBATI, che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 gennaio 2020 (dep. il giorno 26 febbraio 2020) la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Mantova il 27 aprile 2015 - con la quale Primo BIUMI era stato dichiarato responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, con l'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta -, ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sull'aggravante contestata ed ha ridotto ad anni tre la durata della pena della reclusione allo stesso inflitta e la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la decisione di primo grado.
2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216, comma 1, n. 1, L. F.). 2.2. Con il secondo e il terzo motivo sono state allegate la violazione di legge e la carenza della motivazione (art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen.), con riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2), e 217, comma 2, L.F.), poiché la Corte di appello erroneamente avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e non anche per di bancarotta documentale semplice. 2.3. Il ricorrente ha, altresì, dedotto che - nel caso della chiesta riqualificazione della condotta dell'imputato quale bancarotta documentale semplice - sarebbe maturata la prescrizione di tale reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Con il primo motivo, è stata prospettata la contraddittorietà della motivazione relativa al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, ascritto all'imputato in relazione alla cessione di tutte le attrezzature della società fallita (BIUMI GILBERTO DI BIUMI GILBERTO, MIRKO E GEOM. PRIMO s.n.c.), per un ammontare imponibile di euro cinquantamila (fattura n. 1 del 2 gennaio 2007) non esatto, in favore della GMG COSTRUIZIONI EDILI s.r.I., nuova società costituita ad hoc dai medesimi soci ed avente la stessa sede della prima. Il ricorrente ha allegato che la Corte territoriale: - non avrebbe preso in considerazione la documentazione e gli atti processuali indicati nell'atto di gravame, dai quali invece si trarrebbe che la cessione in discorso non ha avuto luogo senza corrispettivo, poiché i soci della cessionaria (i medesimi soci della fallita) avrebbero pagato il prezzo dei beni ceduti mediante il soddisfacimento di debiti della stessa fallita; - la ricostruzione della Corte di appello sul punto, come già quella del Giudice di primo grado, sarebbe contraddittoria e viziata, poiché sarebbe stato provato che l'importo indicato nel capo di imputazione è stato versato in toto ai creditori della società individuati dal curatore del fallimento e la sentenza impugnata:• pur ammettendo che i pagamenti abbiano avuto luogo, nulla esporrebbe in ordine alla distanza cronologica tra i detti versamenti dei soci, proprio nell'immediatezza della vendita dei beni, e il conseguente mancato depauperamento del patrimonio sociale (tanto che i soggetti soddisfatti non si sono insinuati al passivo del fallimento) ed anzi il soddisfacimento di taluni creditori privilegiati in misura superiore al «valore imponibile» dei macchinari ceduti;
• e affermerebbe la responsabilità dell'imputato riconducendo il fatto alla diversa fattispecie della bancarotta preferenziale. 1.1. La sentenza impugnata ha ritenuto che l'allegazione difensiva - secondo la quale il prezzo della cessione dei beni strumentali in discorso sia stato pagato mediante la corresponsione di un importo superiore ai creditori della fallita da parte dei medesimi soci (di quest'ultima e della società cessionaria) - sia stata suffragata con documentazione parziale e non del tutto pertinente, non ravvisando una completa corrispondenza tra i pagamenti indicati e la causale di essi e, comunque, rilevando che la cessione dei beni avrebbe inciso sulla garanzia patrimoniale verso i creditori della fallita anche a fronte del pagamento di alcuni creditori di essa.
La sentenza di primo grado - confermata sul punto da quella impugnata - aveva motivato più analiticamente al riguardo, dando conto non solo del fatto che l'imputato (con gli altri soci) avesse dato luogo ad un'attività di spoliazione della società, in sostanza liquidandola ben prima che intervenisse la procedura concorsuale e trasferendo al nuovo ente tutti i beni strumentali e i lavoratori; ma anche delle ragioni per cui aveva ritenuto non suffragata la prospettazione difensiva (in particolare, il fatto che gli stessi soci di entrambe le società con dichiarazione successiva al fallimento abbiano rappresentato di aver fatto fronte ai debiti della cessionaria e le discrasie della documentazione bancaria addotta a tal fine).
E sotto questo profilo l'atto di appello si era limitato a contestare la ricostruzione del primo Giudice mediante il rimando e il solo generico richiamo a quanto esposto dal curatore del fallimento e l'indicazione di importi e pagamenti non correlata ad alcun documento specifico. Ne discende che, alla luce della proposizione delle medesime allegazioni già disattese dal Tribunale, non certo puntuali rispetto alla analitica ricostruzione del Tribunale e per vero in difetto di elementi diversi da quelli già esaminati e disattesi, la Corte territoriale ha argomentato in maniera congrua (Sez. 6, n. 1307 del 29 settembre 2002, Delvai, Rv. 223061 - 01).
Inoltre, il ricorso ha proposto pure in questa sede le medesime allegazioni, adducendo in maniera del tutto generica il travisamento della prova (in particolare, nuovamente con il mero richiamo sintetico delle dichiarazioni del curatore, oltre alla menzione nel corpo dell'atto di impugnazione della sentenza emessa nei confronti del coimputato Mirko BIUMI, separatamente giudicato; ragion per cui esso è privo di specificità (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01, e Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01).2.
Con il secondo e il terzo motivo sono state prospettate la violazione di legge e la carenza della motivazione, censurando la sentenza impugnata per aver affermato la responsabilità del BIUMI per bancarotta fraudolenta documentale e non per bancarotta documentale semplice. Con il secondo motivo, il ricorrente ha rassegnato che: - all'imputato è stato contestato il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in particolare per non aver aggiornato dall'anno 2005 i libri e le scritture contabili della società fallita, sia di averle tenute in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; - tuttavia, l'art. 216, comma 1, n. 2, L.F. contempla due distinte condotte, una penalmente rilevante solo in presenza del dolo specifico e l'altra invece il cui elemento soggettivo è il dolo generico; - la Corte di appello, confermando la decisione del Tribunale, ha ritenuto che dall'anno 2005 la contabilità della società fallita sia stata totalmente omessa, ha sussunto il fatto nell'ipotesi di irregolare tenuta della contabilità ed ha quindi affermato che l'imputato abbia agito con dolo generico (ossia la coscienza e volontà di rendere impossibile la ricostruzione della contabilità della fallita); - tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'occultamento delle scritture contabili anche sotto forma della loro omessa tenuta, rientra nell'ipotesi - contemplata dalla norma sopra citata - punita a titolo di dolo specifico, in mancanza del quale il fatto dovrà qualificarsi bancarotta semplice; - e la Corte territoriale sul punto non avrebbe motivato, ritenendo sufficiente il dolo generico.
Con il terzo motivo ha allegato che: -la sussistenza del dolo sarebbe stato tratta dal fatto che l'imputato, pur invitato dallo studio di consulenza di cui la società fallita si avvaleva per la tenuta della contabilità, ne abbia omesso la tenuta; - tuttavia, il teste Giovanni MORSELLI (soggetto estraneo alla compagine sociale cui era affidata la tenuta della contabilità) ha affermato che, dopo l'invito, ha riscontrato dall'anno 2005 una più precisa consegna della contabilità, sebbene dopo un sollecito; - nel 2006 la società ha cessato l'attività; - dunque, nella specie non potrebbe ravvisarsi l'elemento soggettivo prescritto per la bancarotta fraudolenta documentale, dovendosi qualificare il fatto quale bancarotta documentale semplice, esclusa dalla Corte di appello una motivazione carente ed anzi apparente.
Ps0 2.1. Le censure in discorso non era state avanzate innanzi al Giudice di appello (cfr. atto --e di appello). Dunque, in parte qua il ricorso è inammissibile perché ha irritualmente devoluto a questa Corte profili sui quali il Giudice del gravame non era stato chiamato a pronunciarsi (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01, secondo cui «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello»).
3. Rimanendo ferma la qualificazione giuridica dei fatti, tenuto conto della pena edittale posta per i delitti de quibus e della data della dichiarazione di fallimento (30 aprile 2009), non occorre immorare sul termine di prescrizione dei reati che, in effetti, la stessa difesa ha eccepito per l'ipotesi di qualificazione della condotta dell'imputato come bancarotta documentale semplice.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2021