Sentenza — n. 27885/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 31 maggio 2019 (dep. il giorno 29 luglio 2019) la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia resa il giorno 6 marzo 2018 - all'esito di giudizio abbreviato - dal G.u.p. del Tribunale di Milano, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato continuato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ascritto a Luigi BIRAGHI (capo B. della rubrica), rideterminato la pena detentiva allo stesso inflitta in anni due, mesi sei e giorni venti di reclusione e confermato nel resto la sentenza impugnata, con la quale l'imputato - quale amministratore di fatto dalla costituzione e quale legale rappresentante dal 24 marzo 2011 della BIRAGHI POMPE E FONDERIE s.r.l. (dichiarata fallita con sentenza del giorno 11 dicembre 2012) - era stato dichiarato responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria per aver cagionato il fallimento della menzionata società per effetto di operazioni dolose (capo A. della rubrica), concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza all'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta, e gli erano state applicate le pene accessorie fallimentari per la durata di dieci anni.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Sentenza — n. 27885/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Collegio rileva che, nonostante le durate dalle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, L.F., irrogate all'imputato sia stata fissata in dieci anni, non vi sono nella specie i presupposti per provvedere d'ufficio sul punto alla luce della sentenza n. 222/2018 della Corte Costituzionale. Difatti, la Corte di appello - nell'esercizio della discrezionalità riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286) - ha espressamente dato conto degli elementi in ragione dei quali ha determinato nel massimo la durata delle pene in discorso.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIRAGHI LUIGI nato a MILANO il 01/08/1951 avverso la sentenza del 31/05/2019 della CORTE DI APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI letta la requisitoria scritta in data 25/02/2021 presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 31 maggio 2019 (dep. il giorno 29 luglio 2019) la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia resa il giorno 6 marzo 2018 - all'esito di giudizio abbreviato - dal G.u.p. del Tribunale di Milano, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato continuato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ascritto a Luigi BIRAGHI (capo B. della rubrica), rideterminato la pena detentiva allo stesso inflitta in anni due, mesi sei e giorni venti di reclusione e confermato nel resto la sentenza impugnata, con la quale l'imputato - quale amministratore di fatto dalla costituzione e quale legale rappresentante dal 24 marzo 2011 della BIRAGHI POMPE E FONDERIE s.r.l. (dichiarata fallita con sentenza del giorno 11 dicembre 2012) - era stato dichiarato responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria per aver cagionato il fallimento della menzionata società per effetto di operazioni dolose (capo A. della rubrica), concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza all'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta, e gli erano state applicate le pene accessorie fallimentari per la durata di dieci anni.
2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, denunciando il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), nei termini di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Anzitutto, è stata dedotta la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla condotta di distrazione e dissipazione ascritta all'imputato, essendosi erroneamente valorizzata a tal fine la mancanza di delibere assembleari che consentissero al BIRAGHI di incassare compensi per la propria attività. 2.2. In secondo luogo, è stata allegata la manifesta illogicità della motivazione, in relazione ai finanziamenti in imputazione erogati alla FONDERIA F.B. s.r.I.. 2.3. Infine, si è assunta la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha attribuito all'imputato la qualità di amministratore di fatto della società fallita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Con l'impugnazione è stata dedotto il vizio di motivazione, sotto diversi profili. 1.1 In primo luogo, si è assunta la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla condotta di distrazione e dissipazione ascritta all'imputato, rappresentando che il BIRAGHI ha svolto attività operativa per la società, quale procuratore, pur non essendo responsabile delle scelte strategiche e decisionali dell'ente; per tale attività aveva diritto alla retribuzione; il difetto della prescritta delibera assembleare non consentirebbe nella specie di attribuire rilevanza sub specie del delitto in contestazione all'incasso delle somme in imputazione, perché i titolari delle quote sociali erano per il 90% la madre dell'imputato (di cui egli è divenuto erede) e per il 10% la sorella; dunque, la delibera nella specie sarebbe stata un puro formalismo, tenuto pure conto che nei confronti dei terzi vi era stata pubblicità (a seguito dell'approvazione del bilancio) e, quindi, non può affermarsi che l'esazione dei compensi fosse in danno di costoro e che si trattava di compensi non deducibili fiscalmente. 1.1.1.
L'allegazione in discorso è inammissibile perché irritualmente dedotta e generica, oltre che manifestamente infondata.Anzitutto, infatti, con l'atto di appello non è stata in alcun modo dedotta la superfluità di una delibera assembleare che determinasse i compensi in discorso, a cagione del rapporto familiare tra Luigi BIRAGHT e le socie della fallita e del fatto che egli sia divenuto poi titolare delle quote quale erede della madre. Dunque, in parte qua il ricorso è inammissibile perché ha irritualmente devoluto a questa Corte profili sui quali il Giudice del gravame non era stato chiamato a pronunciarsi (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01;
Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01, secondo cui «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello»). In secondo luogo, l'allegazione in parola - nella parte in cui ha dato conto della pubblicità dei bilanci, del fatto che al BIRAGHI spettassero i compensi per l'attività svolta e che non vi siano stati pregiudizi per i terzi - costituisce mera reiterazione di quanto prospettato al Giudice di appello, senza tenere in alcun modo conto delle argomentazioni da esso spese allorché ha dato atto di una ben più ampia attività predatoria del BIRAGHI e della madre Maria MARINI, in ragione della sottrazione di ingentissimi importi alla società, nonostante già dal 2006 il capitale sociale fosse del tutto eroso.
Dunque, la Corte territoriale - che pure ha argomentato correttamente sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 17792 del 23/02/2017, Rossi, Rv. 269639 - 01: «risponde del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e non di quello di bancarotta preferenziale, l'amministratore che, in assenza di delibera assembleare che stabilisca la misura dei suoi compensi, prelevi somme in pagamento dei crediti verso la società in dissesto, la cui congruità non sia fondata su dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata e oggettiva valutazione») e di dati di fatto neppure contestati - non ha fondato la propria decisione sul solo dato della mancanza delle delibere assembleari.
Ragion per cui il ricorso è generico: è, infatti, inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione «che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 15497 del 22 febbraio 2002, Palma, Rv. 221693;
Sez. 6, n. 34521 del 27 giugno 2013, Ninivaggi, Rv. 256133) e che, dunque, difetti di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, - che è la funzione tipica dell'impugnazione - e dell'indicazione delle ragioni della decisività delle censure medesime rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che la prospettazione difensiva è comunque manifestamente infondata, allorché assume che nella specie, nonostante l'ente fallito avesse la forma di società a responsabilità limitata, ben avrebbe potuto prescindersi dalle forme prescritte dalla legge per le sue deliberazioni.
Basti osservare che, allorché al fine di svolgere attività di impresa si adotti una forma sociale (anche per gli effetti giuridici in ordine alla responsabilità), non si può poi invocare al fine di esonerarsi dalla responsabilità penale che, comunque, le partecipazioni dell'ente in discorso sono nella titolarità di stretti familiari. D'altra parte, la sottrazione di risorse all'ente nella specie ha determinato un depauperamento della garanzia patrimoniale per i creditori della società (non eliso dalla pubblicità del bilancio), che è l'offesa tipica del delitto ascritto all'imputato (cfr.
Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020 - dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550 - 02); e il regime di deducibilità dei costi a fini tributari è del tutto irrilevante. 1.2. Il ricorrente ha, poi, assunto la manifesta illogicità della motivazione, in ordine ai finanziamenti erogati alla FONDERIA F.B. s.r.l. tra il 2006 e il 2008, adducendo - sulla scorta della propria consulenza di parte - che essi si sono resi «necessari per fronteggiare gli impegni già presi con l'intero ceto creditorio (fornitori e banche)», e che la compensazione di tali poste con crediti vantati dalla FONDERIA F.B. s.r.l. verso la fallita BIRAGHI POME E FONDERIE s.r.l. non sia fittizia (tanto che FONDERIA F.B. s.r.l. non si è insinuata al passivo). 1.2.1.
Anche sul punto il ricorso è inammissibile. Anzitutto, perché l'allegazione appena riportata è del tutto generica, limitandosi a riportare parte di una relazione di consulenza i cui assedi sono del tutto vaghi (non potendo valere in senso contrario il rinvio ad essa, quantunque sia stata compiegata al ricorso, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica: cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02), tanto da fare riserva di «meglio specificare» quanto dedotto.
Inoltre, perché anche sul punto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che - sempre nel contesto della attività predatoria posta in essere anche dall'imputato in danno della società fallita - ha argomentato alla luce della collocazione nel tempo dei finanziamento e dei versamenti, in difetto di elementi documentale che attribuiscano fondatezza alla prospettazione difensiva e del depauperamento anche per tale via della società. 1.3. Il ricorrente ha, inoltre, dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto Luigi BIRAGHI amministratore di fatto della società fallita, assumendo che: - tale qualità non può essere attribuita (imputandogli scelte decisionali e strategiche tipiche dell'amministratore) a chi abbia compiuto azioni del tutto legittime (quali il pagamento degli stipendi, i rapporti con i fornitori e gli istituti di credito) nella qualità di procuratore speciale; - nella specie, non si comprenderebbe (né sarebbe stato indicato dalla Corte di merito) perché la madre dell'imputato (e vedova di chi per settanta anni aveva retto le sorti dell'impresa) fosse una mera «testa di legno» solo perché anziana; - tanto che Luigi BIRAGHI non appena è divenuto amministratore della società ha chiesto senza indugio che ne venisse dichiarato il fallimento, operando in discontinuità.1.3.1.
Anche in parte qua il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata, richiamando gli elementi rappresentati dal curatore (di cui non è stato addotto il travisamento), ha dato conto del fatto che il BIRAGHI non abbia operato affatto quale procuratore speciale ma che fosse proprio l'imputato a gestire in prima persona ogni ramo dell'attività sociale, nonostante la carica di amministratore fosse in capo alla madre. Con tale impianto argomentativo, logico e per nulla mancante, il ricorso non si confronta affatto.
2. Il Collegio rileva che, nonostante le durate dalle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, L.F., irrogate all'imputato sia stata fissata in dieci anni, non vi sono nella specie i presupposti per provvedere d'ufficio sul punto alla luce della sentenza n. 222/2018 della Corte Costituzionale. Difatti, la Corte di appello - nell'esercizio della discrezionalità riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286) - ha espressamente dato conto degli elementi in ragione dei quali ha determinato nel massimo la durata delle pene in discorso.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Fran