Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 27884/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27884/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27884/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 30 aprile 2019 (dep. il giorno 11 luglio 2019) la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Milano il giorno 8 marzo 2018, ha assolto Fabrizio FIORENTINO, per non aver commesso il fatto, dall'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, limitatamente ai fatti diversi dalla distrazione di macchinari per un valore non inferiore a euro 353.613,71, ed ha confermato nel resto la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato altresì ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale e, concesse le circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza 1 étf sull'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta prevista dall'art. 591, comma 4, cod. pen., era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali con l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni (durata che la Corte territoriale ha ritenuto adeguata, per le ragioni esposte nella stessa pronuncia di secondo grado) nonché con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque 2.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 521 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27884/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie sanzioni pecuniarie indagine su reati finanziari truffa in materia di credito lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 521 cod. proc. pen
pen.), la violazione della correlazione tra imputazione e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) poiché all'imputato sarebbe stata contestata quale bancarotta fraudolenta patrimoniale una condotta comnnissiva ed invece sarebbe stato condannato per una condotta omissiva.
art. 133 cod. pen
Invero: - «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIORENTINO FABRIZIO nato a BRESCIA il 23/06/1969 avverso la sentenza del 30/04/2019 della CORTE DI APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e per il ricorrente l'avvocato ANTONIO BIGNOTTI, che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 aprile 2019 (dep. il giorno 11 luglio 2019) la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Milano il giorno 8 marzo 2018, ha assolto Fabrizio FIORENTINO, per non aver commesso il fatto, dall'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, limitatamente ai fatti diversi dalla distrazione di macchinari per un valore non inferiore a euro 353.613,71, ed ha confermato nel resto la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato altresì ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale e, concesse le circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza 1 étf sull'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta prevista dall'art. 591, comma 4, cod. pen., era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali con l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni (durata che la Corte territoriale ha ritenuto adeguata, per le ragioni esposte nella stessa pronuncia di secondo grado) nonché con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque 2.

Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando cinque motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata - quale erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), la violazione della correlazione tra imputazione e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) poiché all'imputato sarebbe stata contestata quale bancarotta fraudolenta patrimoniale una condotta comnnissiva ed invece sarebbe stato condannato per una condotta omissiva. 2.2.

Con il secondo motivo sono state dedotte la mancanza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) e la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), in relazione all'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. 2.3. Con il terzo motivo sono state dedotte la mancanza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) e la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), in relazione all'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. 2.4.

Con il quarto motivo sono state dedotte la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) e la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) con riferimento alla negazione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante. 2.5. Con il quinto motivo sono state dedotte la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) e la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), con riguardo alla determinazione della durata delle pene accessorie

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione della correlazione tra imputazione e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), la quale deriverebbe dal fatto che all'imputato sarebbe stata contestata una condotta commissiva - ossia il concorso nella cessione dei beni strumentali di proprietà della fallita ELMA ELECTRIC s.r.l. (macchinari per un valore non inferiore a euro 353.513,71) - ma avrebbe riportato condanna per un'omissione, vale a dire la mancata esazione del credito derivante dalla medesima cessione, quando rivestiva la qualità di liquidatore della società stessa.

In tal modo, peraltro, il suo diritto di difesa sarebbe stato pregiudicato. Con la censura in discorso è stata prospettata la violazione di una norma processuale posta a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; sul potere di questa Corte di qualificare i motivi di ricorso sulla base del contenuto dell'atto di impugnazione cfr. Sez. 4, ord. n. 4264 del 05/04/1996, Lucifora, Rv. 204447 - 01). 1.1. Per quel che rileva rispetto all'allegazione in esame, al FIORENTINO è stato ascritto, quale liquidatore della ELMA ELECTRIC s.r.l. dal 4 dicembre 2007, il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione - in concorso con Cristina CAVALLINI (amministratore della BRESCIA TRASFORMATORI s.r.I.) nonché con Luigi CAPOFERRI (amministratore di fatto della società fallita) e Giuliano PIOVANI (amministratore di diritto della società fallita fino 24 ottobre 2007) - per aver ceduto di fatto e senza corrispettivo alla BRESCIA TRASFORMATORI s.r.l. pure riconducibile al CAPOFERRI i beni strumentali già richiamati La Corte di appello ha rilevato che la BRESCIA TRASFORMATORI s.r.l. ha di fatto proseguito l'attività della società fallita e i rapporti con i fornitori; che la fattura relativa alla vendita dei macchinari è stata emessa il 30 aprile 2008, quando già il FIORENTINO era liquidatore della ELMA ELECTRIC s.r.I.; che l'imputato ha allegato di avere omesso di avviare iniziative per incassare l'importo dovuto in ragione delle rassicurazioni ricevute al CAPOFERRI sul pagamento dei fornitori e delle utenze.

Ed ha ritenuto che gli elementi in atti consentano di ascrivere all'imputato la distrazione dei macchinari, il cui valore di euro 353.513,71 è stato individuato alla luce dell'importo portato in fattura e non esatto. Dunque, all'imputato è stata contestata - nella qualità di liquidatore e in concorso con i soggetti predetti, tra cui l'amministratore della cedente con interessi anche nella cessionaria - la distrazione dei beni strumentali in discorso, avvenuta in particolare per il tramite di un trasferimento di fatto e senza corrispettivo (cfr. imputazione).

E, come appena rilevato, proprio per tale condotta è stato condannato e rispetto ad essa si è difeso. Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che: - «in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez.

U, n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051- 01);- nel caso in esame, davvero non potrebbe ritenersi incerto il fatto distrattivo ascritto all'imputato che, in effetti, e rispetto ad esso si è difeso. In conclusione, il primo motivo è manifestamente infondato.

2. Con il secondo motivo sono state allegate la mancanza della motivazione e la violazione della legge penale in ordine all'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, deducendosi che sul punto — nonostante le censure mosse con il gravame — la sentenza di secondo grado, come già quella emessa dal Tribunale, nulla avrebbe argomentato. 2.1. Come in parte anticipato, la Corte di appello ha ricostruito la condotta distrattiva in discorso ed ha pure espressamente richiamato e condiviso le ragioni per cui la prospettazione difensiva (secondo la quale, il tantundem della cessione dei beni non era stato esatto perché la cessionaria avrebbe pagato debiti della cedente), dando conto degli elementi probatori sulla scorta dei quali ha inteso confermare la pronuncia di primo grado.

Ed ha concluso il proprio iter argomentativo sul punto - per nulla considerato in parte qua dal ricorso, che riporta solo parzialmente la motivazione della pronuncia impugnata - affermando a chiare lettere che nel caso in esame «il piano ordito», finalizzato a consentire che l'attività della fallita fosse proseguita dalla BRESCIA TRASFORMATORI s.r.l. (ossia la cessionaria dei macchinari in discorso), cui ha preso parte anche il FIORENTINO, fosse «andato a buon fine». Già il Tribunale, in effetti, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, aveva dato conto in maniera analitica (cfr. spec. p. 7 s. della sentenza di primo grado) degli elementi sulla scorta dei quali aveva ricostruito la condotta distrattiva in parola, confutando le allegazioni difensive ed affermando invece che il FIORENTINO era consapevole dell'avvenuta cessione dei beni e aveva omesso scientemente di esigere il pagamento del corrispettivo, così partecipando consapevolmente al disegno volto a depauperare la fallita.

E con l'atto di appello la difesa del FIORENTINO sul punto aveva assunto - ma tale dato, si è già rilevato, è smentito - che il Tribunale non avesse reso alcuna motivazione sulla sussistenza del dolo del delitto di bancarotta per distrazione in capo allo stesso imputato; e, nel resto aveva addotto che era stato «pacificamente» Luigi CAPOFERRI ad organizzare la spoliazione della società fallita anteriormente all'assunzione da parte del FIORENTINO della carica di liquidatore, al quale «al più» poteva attribuirsi un agire negligente (cfr. atto di appello).

Dunque, alla luce delle allegazioni difensive, non certo puntuali rispetto alla analitica ricostruzione del Tribunale, la Corte territoriale ha argomentato in maniera coerente ed adeguata (d'altra parte, la motivazione della sentenza di appello «è del tutto congrua se il giudice abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'ossatura dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte»:

Sez. 6, n. 1307 del 29/09/2002, Delvai, Rv. 223061 - 01) Il secondo motivo di ricorso è, allora, inammissibile perché: - privo di specificità, nella parte in cui non si confronta in toto con la motivazione della sentenza impugnata, difettando sul punto di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce (tale critica, infatti, è la funzione tipica dell'impugnazione e, pertanto, «contenuto essenziale dell'atto» con cui essa viene avanzata è «innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)» (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); - e, comunque, manifestamente infondato.

3. Con il terzo motivo sono state dedotte la mancanza della motivazione e la violazione della legge penale in ordine all'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in particolare perché: - con il gravame ci si era doluti del fatto che il Tribunale avesse ravvisato in capo all'imputato il dolo specifico prescritto dalla legge, in difetto di elementi in tal senso; - e la Corte territoriale non avrebbe risposto alle specifiche censure ma anzi avrebbe ritenuto che nella specie fosse sufficiente il dolo generico, contrariamente a quanto chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità a proposito del delitto in discorso. 3.1.

Invero, la Corte di appello ha ritenuto l'imputato responsabile della fraudolenta tenuta dei libri contabili (ossia in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e degli affari), dando conto della parziale consegna di essa da parte del FIORENTINO al curatore del fallimento. Dunque, correttamente è stato ritenuto che l'elemento soggettivo prescritto sia il dolo generico (cfr., tra le più recenti, Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572- 01), ritenuto sulla scorta dei pregressi rapporti tra l'imputato e Luigi CAPOFERRI, effettivo dominus della società, individuando in essi la ragione per cui gli era stata conferita la carica di liquidatore e affermando sulla base di detti elementi, in maniera congrua e logica, che il FIORENTINO abbia coscientemente condiviso il proposito criminoso del CAPOFERRI (cfr.

Sez. 5, 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910 -01). D'altra parte, si è rilevato allorché è stato esaminato il secondo motivo di ricorso, la Corte di appello aveva già dato conto della partecipazione del FIORENTINO al «piano» finalizzato alla prosecuzione dell'attività della fallita da parte della società verso cui erano stati distratti i suoi beni strumentali. Dunque, anche il motivo di ricorso in esame - in maniera consimile al precedente - è inammissibile.

4. Con il quarto motivo sono state prospettate la violazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione, a cagione dell'esclusione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, adducendo che la Corte di appello avrebbe negato la sussistenza di elementi apprezzabili sul punto, nonostante il ruolo secondario dell'imputato e il suo comportamento collaborativo sia con il curatore fallimentare che in sede processuale. 4.1. Invero: - «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (per tutte, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02); - la Corte di appello ha espressamente condiviso l'apprezzamento svolto dal Giudice di primo grado sul punto, rilevando che gli elementi prospettati dalla difesa erano già stati valorizzati riconoscendo le circostanze in discorso; - né possono ulteriormente apprezzarsi in questa sede di legittimità gli elementi di fatto meritevoli di valutazione indicati dal ricorrente.

Il ricorso è in parte qua inammissibile 5. Con il quinto motivo sono state dedotte la violazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione per quel che attiene alla determinazione della durata delle pene accessorie, eccessiva alla luce del ruolo svolto e del contegno serbato dall'imputato. 5.1. Invero: - la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita «in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.» e non è utilmente censurabile nel giudizio di cassazione la determinazione della pena che «non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione» (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01). - la Corte di appello ha espressamente dato conto degli elementi (la durata dell'incarico di liquidatore della società de qua ricoperta dall'imputato e la sua facilità a rendersi disponibile per consentire il perpetrarsi di condotte illecite pure avendone la consapevolezza) in ragione dei quali ha determinato nel massimo la durata delle pene accessorie fallimentari; - in tal modo, ha espresso un'argomentazione congrua e che non travisa gli elementi in atti che non può qui essere sindacata.

Anche il quinto motivo di ricorso è, perciò, inammissibile.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu