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Sentenza — n. 46835/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46835/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46835/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 7 ottobre 2020 il Tribunale di Verbania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Majda Ouriniche per il reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990 perché estinto per esito positivo della prova, disponendo la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro e la restituzione alla medesima del denaro in sequestro.

Regesto Legislator

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art. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990, art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen, art. 676 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46835/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ha concluso per per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento della sentenza senza rinvio in relazione alla restituzione della somma di 13.600,00 euro nei confronti di Majda Ouriniche.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione caso di media gravità riesame dell'entità pena presunzione d'innocenza

Disposizioni normative citate

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art. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990
Con sentenza del 7 ottobre 2020 il Tribunale di Verbania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Majda Ouriniche per il reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen
"In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 676 cod. proc. pen
In ogni caso, la questione potrà essere eventualmente risolta in sede esecutiva ex art. 676 cod. proc. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI VERBANIAnel procedimento a carico di: OURINICHE MAJDA nato il 08/08/1992 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 07/10/2020 del TRIBUNALE di VERBANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; lette le conclusioni del Procuratore generale

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 7 ottobre 2020 il Tribunale di Verbania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Majda Ouriniche per il reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990 perché estinto per esito positivo della prova, disponendo la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro e la restituzione alla medesima del denaro in sequestro.

2. Avverso la sentenza propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, formulando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il giudice disposto la restituzione della somma di euro 13.600,00, essendo il denaro sequestrato stato versato su libretto postale intestato al Fondo Unico Giustizia nell'ambito del diverso procedimento penale n. 33638/17/21 a carico di Azzouzi Abderazah, convivente di Majda Ouriniche e residente al medesimo indirizzo. Sottolinea che in sede di sequestro Majda Ouriniche aveva negato qualunque collegamento con il denaro. Conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ha concluso per per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento della sentenza senza rinvio in relazione alla restituzione della somma di 13.600,00 euro nei confronti di Majda Ouriniche.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Il Pubblico ministero ricorrente, infatti, nell'affermare che il denaro in sequestro è stato versato su libretto postale nell'ambito del diverso procedimento penale n. 33638/17/21, a carico di Azzouzi Abderazah nulla produce a sostegno della doglianza formulata, non allegando né il relativo decreto di sequestro, né documentazione comprovante il deposito a favore del Fondo Unico Giustizia sicché, a fronte della statuizione di restituzione della somma, che presuppone che il provvedimento di sequestro sia intervenuto nel presente procedimento ed a carico di Majda Ouriniche, non appare possibile alcuna verifica, per difetto di autosufficienza del ricorso [cfr. "In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato"(Sez. 5 - , Sentenza n. 5897 del 03/12/2020, dep. 15/02/2021, Rv. 280419)].

6. In ogni caso, la questione potrà essere eventualmente risolta in sede esecutiva ex art. 676 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Cosi deciso .1 14 dicembre 2021 Il Consiglie e estensore Il Presidente Maura Jardin Fractr(,14e