Ordinanza — n. 46418/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLCIU LUPEN nato il 01/03/1971 avverso l'ordinanza del 02/07/2021 del TRIB. LIBERTA' di ANCONA OSSERVA 1. L'imputato ALLCIU Lupen ha rivolto alla sezione del riesame del Tribunale di Ancona una richiesta di scarcerazione che quell'autorità giudiziaria - già intervenuta con ordinanza in data 2/7/2021 di rigetto dell'appello proposto avverso il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto nei confronti del predetto da parte della Corte d'appello procedente - ha riqualificato come ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti a questo 'ufficio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 c.p, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 46418/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 613 c.p.p., perché proposto dall'imputato personalmente in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 1, c. 54 della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, con cui è stata eliminata la facoltà dell'imputato di proporre ricorso personalmente.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLCIU LUPEN nato il 01/03/1971 avverso l'ordinanza del 02/07/2021 del TRIB. LIBERTA' di ANCONA OSSERVA 1. L'imputato ALLCIU Lupen ha rivolto alla sezione del riesame del Tribunale di Ancona una richiesta di scarcerazione che quell'autorità giudiziaria - già intervenuta con ordinanza in data 2/7/2021 di rigetto dell'appello proposto avverso il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto nei confronti del predetto da parte della Corte d'appello procedente - ha riqualificato come ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti a questo 'ufficio.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 613 c.p.p., perché proposto dall'imputato personalmente in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 1, c. 54 della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, con cui è stata eliminata la facoltà dell'imputato di proporre ricorso personalmente.
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente /0G briella Cappello , P icciaW. DEpostm. otpx..ut.ERtA òì e • .. FuNvoNARIÒ ounatAnro :,ì1;,. IZIAR1011