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Sentenza — n. 46173/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court sentence for omitting mandatory administrative fines and license suspension for traffic offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46173/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale successfully appealed the first-instance judgment, arguing the lower court failed to apply mandatory administrative sanctions. The court found the omission of vehicle confiscation and license suspension violated the law regarding the specific traffic offense. Consequently, the cassation court annulled the sentence only on this point and remanded the case for the tribunal to impose the correct administrative penalties.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 186 comma 2 lett. c) e 2-sexies Codice della Strada: When a traffic offense mandates specific administrative sanctions like vehicle confiscation or license suspension, the court must apply them; failure to do so constitutes a violation of law requiring annulment and remand.

Parole chiave

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traffic offense penalties administrative confiscation license suspension mandate violation of law remand for new judgment guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata conversione della multa

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila ricorre avverso la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. di cui in epigrafe, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, in data 23 giugno 2020, ha applicato a Biagio Melena, in relazione a reato p.
Art. 186 comma 2 lett. c) Codice della Strada
dall'art. 186 comma secondo, lettera c), e 2-sexies Codice della Strada, la pena ritenuta di giustizia, con conversione della pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno.
Art. 186 comma 2 lett. 2-sexies Codice della Strada
dall'art. 186 comma secondo, lettera c), e 2-sexies Codice della Strada, la pena ritenuta di giustizia, con conversione della pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno.
art. 444 c.p
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila ricorre avverso la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: MELENA BIAGIO nato a PESCARA il 07/01/1998 avverso la sentenza del 23/06/2020 del GIP TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila ricorre avverso la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. di cui in epigrafe, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, in data 23 giugno 2020, ha applicato a Biagio Melena, in relazione a reato p. e p. dall'art. 186 comma secondo, lettera c), e 2-sexies Codice della Strada, la pena ritenuta di giustizia, con conversione della pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno.

Quale unico motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in relazione al fatto che, avuto riguardo al reato contestato, nulla é stato disposto né in ordine all'eventuale confisca del veicolo condotto dall'imputato al momento del fatto, sanzione amministrativa accessoria che sarebbe obbligatoria nel caso di specie ove il veicolo non appartenesse a terzi; né in ordine alla sospensione della patente di guida del Melena, anch'essa di obbligatoria applicazione entro i limiti di legge. Il P.G. ricorrente ha quindi chiesto annullarsi in parte qua la detta sentenza, chiedendo l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Nella sua requisitoria scritta, il P.G. presso questa Corte ha aderito al motivo di ricorso, associandosi alla richiesta di annullamento formulata dal P.G. territoriale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é fondato e va accolto. Con la sentenza impugnata é stata applicata la pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma secondo, lettera c), con l'aggravante dell'orario notturno; ma, come evidenziato nel ricorso, il giudice a quo ha omesso di disporre sia in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della confisca dell'automezzo, che conseguirebbe ope legis alla condanna per il reato contestato in caso di appartenenza del veicolo all'imputato; sia in ordine alla sospensione della patente di guida, la cui durata nel caso di specie sarebbe prevista tra uno e due anni, salvo il raddoppio nel caso di appartenenza del veicolo a terzi.

2. L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Pescara limitatamente all'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca in via amministrativa del veicolo condotto dall'imputato in occasione della commissione del reato e della sospensione della patente di guida, da commisurarsi a cura del giudice di merito, avuto anche riguardo all'appartenenza del mezzo.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Pescara. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigli esten