Sentenza — n. 46155/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAVito e Angelo Servello ricorrono, con unico atto, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Vibo Valentia, in data 19 novembre 2019, aveva dichiarato inammissibile l'appello da loro proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Serra San Bruno in data 8 luglio 2014, che li aveva condannati alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia e alle connesse statuizioni civili in relazione al delitto di lesioni personali colpose in concorso, in danno di Pietro Francesco Romano, contestato come commesso in Simbario il 13 luglio 2011. La declaratoria di inammissibilità riguardava il fatto che gli imputati appellanti, destinatari di pena pecuinaria, non avevano impugnato il capo relativo alla condanna degli stessi al risarcimento del danno, di tal che essi non potevano proporre appello a norma dell'art. 37 del D.Lgs. 274/2000.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 46155/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con unico motivo di doglianza i ricorrenti lamentano violazione di legge, deducendo che la disposizione di cui all'art. 37 del citato D.Lgs. 274/2000 va coordinata con la previsione di cui all'art. 574, comma 4, cod.proc.pen., in base al quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendono dai primi, tra cui quelli concernenti il risarcimento del danno; con la conseguenza che l'appello non poteva dirsi inammissibile.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SERVELLO VITO nato a SIMBARIO il 12/06/1959 SERVELLO ANGELO nato a CHIARAVALLE CENTRALE il 15/07/1987 avverso la sentenza del 19/11/2019 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Vito e Angelo Servello ricorrono, con unico atto, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Vibo Valentia, in data 19 novembre 2019, aveva dichiarato inammissibile l'appello da loro proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Serra San Bruno in data 8 luglio 2014, che li aveva condannati alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia e alle connesse statuizioni civili in relazione al delitto di lesioni personali colpose in concorso, in danno di Pietro Francesco Romano, contestato come commesso in Simbario il 13 luglio 2011. La declaratoria di inammissibilità riguardava il fatto che gli imputati appellanti, destinatari di pena pecuinaria, non avevano impugnato il capo relativo alla condanna degli stessi al risarcimento del danno, di tal che essi non potevano proporre appello a norma dell'art. 37 del D.Lgs. 274/2000.
2. Con unico motivo di doglianza i ricorrenti lamentano violazione di legge, deducendo che la disposizione di cui all'art. 37 del citato D.Lgs. 274/2000 va coordinata con la previsione di cui all'art. 574, comma 4, cod.proc.pen., in base al quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendono dai primi, tra cui quelli concernenti il risarcimento del danno; con la conseguenza che l'appello non poteva dirsi inammissibile.
3. I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento. E' ormai ius receptum che, come da prospettazione dei ricorrenti, é ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale (da ultimo, fra le tante, vds. Sez. 4, Sentenza n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459).
4. A fronte di ciò, peraltro, deve constatarsi che il reato contestato ai ricorrenti é ormai estinto per maturata prescrizione, trattandosi di delitto di lesioni colpose contestato come commesso il 13 luglio del 2011.5. Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione; e con rinvio, agli effetti civili, avanti il giudice civile competente per valore in grado d'appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato é estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, il 2