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Sentenza — n. 46152/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46152/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46152/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COGNIGNI MICHELE nato a PORTO SAN GIORGIO il 29/09/1977 avverso la sentenza del 10/06/2020 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI RITENUTO IN FATTO 1. Michele Cognigni, per il tramite del suo difensore di fiducia, ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Ancona, in data 10 giugno 2020, decidendo quale giudice dell'appello, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice di pace di Ancona lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato p. e p. dall'art. 590, cod.pen. (lesioni personali colpose in danno di Beatrice Carbonari), commesso in Ancona 1'11 settembre 2020. Il ricorso del Cognigni é articolato in un singolo motivo, con il quale l'esponente deduce l'intervenuta remissione di querela, in data 21 settembre 2020, da parte della Carbonari, con contestuale accettazione della remissione di querela da parte dello stesso Cognigni (come da verbale allegato al ricorso): poiché l'ipotesi di reato contestata é perseguibile a querela in base all'ultimo comma dell'art. 590 cod.pen., é intervenuta, secondo il ricorrente, una causa d'estinzione del reato stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é fondato. Deve invero constatarsi la rilevanza della causa sopravvenuta di estinzione del reato ai fini del presente giudizio; ed infatti, é' principio consolidato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (ex multis yds. Sez. U, Sentenza n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). Più di recente, la Corte ha affermato che é ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625) 2. Perciò, vertendosi in materia di lesioni personali colpose perseguibili a querela della persona offesa, la remissione della querela da parte della persona offesa con contestuale accettazione da parte dell'odierno ricorrente determina l'estinzione del reato per cui si procede. 3. Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per remissione di querela; le spese processuali vanno poste a carico dell'imputato, destinatario della querela, a norma dell'art. 340, cod.proc.pen., in difetto di diverso accordo tra le parti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato é estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24

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art. 590 cod.pen; Sentenza — n. 46152/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Michele Cognigni, per il tramite del suo difensore di fiducia, ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Ancona, in data 10 giugno 2020, decidendo quale giudice dell'appello, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice di pace di Ancona lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato p. e p. dall'art. 590, cod.pen. (lesioni personali colpose in danno di Beatrice Carbonari), commesso in Ancona 1'11 settembre 2020. Il ricorso del Cognigni é articolato in un singolo motivo, con il quale l'esponente deduce l'intervenuta remissione di querela, in data 21 settembre 2020, da parte della Carbonari, con contestuale accettazione della remissione di querela da parte dello stesso Cognigni (come da verbale allegato al ricorso): poiché l'ipotesi di reato contestata é perseguibile a querela in base all'ultimo comma dell'art. 590 cod.pen., é intervenuta, secondo il ricorrente, una causa d'estinzione del reato stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é fondato. Deve invero constatarsi la rilevanza della causa sopravvenuta di estinzione del reato ai fini del presente giudizio; ed infatti, é' principio consolidato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (ex multis yds. Sez. U, Sentenza n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). Più di recente, la Corte ha affermato che é ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625) 2. Perciò, vertendosi in materia di lesioni personali colpose perseguibili a querela della persona offesa, la remissione della querela da parte della persona offesa con contestuale accettazione da parte dell'odierno ricorrente determina l'estinzione del reato per cui si procede. 3. Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per remissione di querela; le spese processuali vanno poste a carico dell'imputato, destinatario della querela, a norma dell'art. 340, cod.proc.pen., in difetto di diverso accordo tra le parti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato é estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24

Parole chiave

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esenzione dalla pena condanna dell'avvocato attenuazione della pena assoluzione nei confronti della vittima art. 590 cod.pen

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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COGNIGNI MICHELE nato a PORTO SAN GIORGIO il 29/09/1977 avverso la sentenza del 10/06/2020 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI RITENUTO IN FATTO 1. Michele Cognigni, per il tramite del suo difensore di fiducia, ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Ancona, in data 10 giugno 2020, decidendo quale giudice dell'appello, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice di pace di Ancona lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato p. e p. dall'art. 590, cod.pen. (lesioni personali colpose in danno di Beatrice Carbonari), commesso in Ancona 1'11 settembre 2020. Il ricorso del Cognigni é articolato in un singolo motivo, con il quale l'esponente deduce l'intervenuta remissione di querela, in data 21 settembre 2020, da parte della Carbonari, con contestuale accettazione della remissione di querela da parte dello stesso Cognigni (come da verbale allegato al ricorso): poiché l'ipotesi di reato contestata é perseguibile a querela in base all'ultimo comma dell'art. 590 cod.pen., é intervenuta, secondo il ricorrente, una causa d'estinzione del reato stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é fondato. Deve invero constatarsi la rilevanza della causa sopravvenuta di estinzione del reato ai fini del presente giudizio; ed infatti, é' principio consolidato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (ex multis yds. Sez. U, Sentenza n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). Più di recente, la Corte ha affermato che é ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625) 2. Perciò, vertendosi in materia di lesioni personali colpose perseguibili a querela della persona offesa, la remissione della querela da parte della persona offesa con contestuale accettazione da parte dell'odierno ricorrente determina l'estinzione del reato per cui si procede. 3. Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per remissione di querela; le spese processuali vanno poste a carico dell'imputato, destinatario della querela, a norma dell'art. 340, cod.proc.pen., in difetto di diverso accordo tra le parti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato é estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24