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Ordinanza — n. 46024/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation remits to Unites on whether lower court can apply new half-reduction rule for summary trials retroactively.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46024/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the appeal to the Unites due to conflicting precedents regarding the application of a new, more favorable penalty reduction rule for summary trials. The appellant argued that the lower court incorrectly applied a one-third reduction instead of the mandated one-half reduction for contraventions, despite not raising this issue during the appeal phase. The Court found the legal question inconciliable with existing case law and deemed it necessary for the Unites to resolve whether the new rule applies retroactively even when not raised in the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.; The Court of Cassation must remit to the Unites when conflicting precedents exist on whether a more favorable penalty reduction rule for summary trials applies retroactively to facts occurring before its entry into force, even if not raised in the appeal.

Parole chiave

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summary trial penalty reduction retroactive application of law contravention sentencing conflicting Cassation precedents Sezioni Unite remission lex mitior principle procedural vs substantive law guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Il Savini, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferi- mento all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen..
Legge 23 giugno 2017, n. 103
nel testo modificato ex legge 23 giugno 2017, n. 103.
Art. 2, comma quarto, cod. pen.
Art. 25, comma 2, Cost.
art. 599 bis cod. proc. pen
281804, in tema di impugnazione di sentenza di applicazione di pena ex art. 599 bis cod. proc. pen.;
art. 442 cod. proc. pen
Si è osservato al riguardo che, sebbene l'art. 442 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 22313 del 08/07/2020, Manto
280946; Sez. 1, n. 22313 del 08/07/2020, Manto, Rv.
Sez. 1, n. 28252 del 11/06/2014, Innparolato
Si tratterebbe, pertanto, di mera ipotesi di pena «illegit- tima», emendabile esclusivamente mediante gli ordinari mezzi di impugnazione, coi quali l'imputato avrebbe dovuto chiederne l'esatta commisurazione (Sez. 1, n. 28252 del 11/06/2014, Innparolato, Rv.
Sez. 4, n. 38633 del 05/10/2021, Cavina
Sez. 4, n. 37820 del 12/10/2021, Vieru
Sez. 4, n. 37820 del 12/10/2021, Vieru, non massimata; Sez.
Sez. 4, n. 24897 del 18/05/2021, Bara
37820 del 12/10/2021, Vieru, non massimata; Sez. 4, n. 24897 del 18/05/2021, Bara, Rv.
Sez. 4, n. 832 del 15/12/2017, Del Prete
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVINI GIUSEPPE nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il 12/12/1952 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG dr.ssa MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla riduzione della pena per il rito abbreviato da determinarsi nella misura della metà;RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sen- tenza del Tribunale di Milano, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Savini Giuseppe era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni qua- ranta di arresto e di euro duemila di ammenda, con sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei, in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett.

b) e 2-sexies, C.d.S..

2. Il Savini, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferi- mento all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.. Si deduce che la Corte di appello ha erroneamente disposto la riduzione di pena per il rito abbreviato nella misura di un terzo e non nella misura della metà, ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. nel testo modificato ex legge 23 giugno 2017, n. 103. Si osserva che, ricorrendo nella fattispecie un palese errore materiale di calcolo in ordine al trattamento sanzionatorio, tale motivo di impugnazione è stato legittima- mente proposto per la prima volta col ricorso per Cassazione e può comportare la rideterminazione della pena da parte dello stesso Giudice di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite. Col gravame proposto dal ricorrente, si censura la mancata applicazione della ri- duzione della metà per il rito abbreviato, quale contemplata dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. nel testo modificato ex art. 1, comma 44, legge 23 giugno 2017, n. 103, in relazione a fattispecie contravvenzionale, evidenziandosi che erroneamente era stata applicata la riduzione della pena solo di un terzo, secondo quanto previsto dal testo originario dell'art. 442 cit.. Si sostiene che, nonostante la mancata impu- gnazione sul punto con l'atto di appello, la Corte di Cassazione deve comunque di- sporre tale riduzione in base alla nuova normativa, al fine di rimediare all'errore di calcolo in cui era incorso il Tribunale.

2. Osserva il Collegio che, sulla questione prospettata dalla difesa sussiste contra- sto tra le decisioni di questa Corte. 2.1. Secondo un primo indirizzo, in tema di giudizio abbreviato, l'applicazione della più favorevole riduzione per il rito nella misura della metà, anziché di un terzo, intro- dotta per le contravvenzioni dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, pur essendo appli- cabile anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, non può essere fatta valere con il ricorso per Cassazione ove non sia stata richiesta nel giudizio d'appello celebrato nella vigenza della nuova legge, non vedendosi in un'ipotesi di pena ille- gale, bensì di errata applicazione di una legge processuale, per cui il vizio è denun- ciabile solo con gli ordinari mezzi di gravame (Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Rv. 281804, in tema di impugnazione di sentenza di applicazione di pena ex art. 599 bis cod. proc. pen.;

Sez. 3, n. 34077 del 31/03/2021, Xu Dexiang, non massinnata; Sez. 4, n. 6510 del 27/01/2021, Di Maria, Rv. 280946; Sez. 1, n. 22313 del 08/07/2020, Manto, Rv. 279455, che ha precisato che non sono esperibili nean- che i rimedi dell'incidente di esecuzione e della correzione dell'errore materiale). Tale linea ermeneutica è basata su una nozione restrittiva di «pena illegale», la quale ricorrerebbe nei soli casi di sanzione non prevista dalla legge per specie o quantità o di errore nel computo aritmetico, mentre, nella fattispecie in esame, la quantificazione sarebbe stata operata in violazione del criterio di riduzione stabilito dalla legge processuale.

Si tratterebbe, pertanto, di mera ipotesi di pena «illegit- tima», emendabile esclusivamente mediante gli ordinari mezzi di impugnazione, coi quali l'imputato avrebbe dovuto chiederne l'esatta commisurazione (Sez. 1, n. 28252 del 11/06/2014, Innparolato, Rv. 261091). 2.2. Secondo l'opposto orientamento, in tema di giudizio abbreviato celebrato dopo le modifiche introdotte all'ad. 442, comma 2, cod. proc. pen. dalla I. n. 103 del 2017, nel caso di omessa riduzione - non dedotta in sede di impugnazione - della metà della pena inflitta con sentenza di condanna per contravvenzione, è ammissibile il ricorso per Cassazione volto a far valere, per i fatti pregressi, l'erronea applicazione, per le contravvenzioni, della diminuente per il rito abbreviato nella misura di un terzo anziché della metà (Sez. 4, n. 38633 del 05/10/2021, Cavina, non massimata;

Sez. 4, n. 37820 del 12/10/2021, Vieru, non massimata; Sez. 4, n. 24897 del 18/05/2021, Bara, Rv. 281488). Tale soluzione interpretativa è fondata sulla natura sostanziale degli effetti di tale riduzione, per cui l'applicabilità del trattamento sanzionatorio più favorevole sarebbe rilevabile d'ufficio ai sensi dell'ad. 2, comma quarto, cod. pen., disposizione ormai divenuta strumento interno di attuazione del principio sovranazionale della retroatti- vità della lex mitior. Si è osservato al riguardo che, sebbene l'art. 442 cod. proc. pen. si inserisca nell'ambito della disciplina processuale e non di quella sostanziale, la diminuzione o sostituzione della pena costituirebbe un aspetto sostanziale; l'intima ed inscindibile connessione tra profili processuali ed effetti sostanziali comporterebbe l'applicazione dell'ad. 25, comma 2, Cost. (Sez. 4, n. 832 del 15/12/2017, dep. 2018, Del Prete, Rv. 271752).3.

Pertanto, stante l'assoluta inconciliabilità tra le diverse affermazioni di principio e, trattandosi di dissenso non inconsapevole, si reputa doverosa la rimessione della questione alle Sezioni Unite. Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, si ritiene di proporre la questione di diritto alle Sezioni Unite nei seguenti termini: «se, in tema di reati contravvenzionali, nel caso in cui il Giudice di primo grado non riduca della metà la pena per il rito abbreviato, ai sensi del novellato art. 442, comma 2, cod. proc. pen., e invece la diminuisca in misura inferiore, la Corte di Cassazione possa o meno disporre la ridu- zione della metà, anche qualora la questione non sia stata prospettata con l'atto di appello bensì solo col ricorso per Cassazione».

PQM Rimette il ricorso alle Sezioni Unite. Così deciso in Roma il 25 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Esposito Fra