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Sentenza — n. 45612/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45612/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45612/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DDawde Ahmed ricorre per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Presidente della Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza con la quale si chiedeva l'integrazione dell'ordinanza emessa, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, il 10 settembre 2020 dalla Corte di appello di Milano, che aveva riconosciuto la complessiva somma di euro 191.254,13/negando l'indennizzo per l'obbligo giornaliero di firma e omettendo di provvedere sull'esplicita richiesta di liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 45612/2021 — snpen · Corte di Cassazione: DDawde Ahmed ricorre per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Presidente della Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza con la quale si chiedeva l'integrazione dell'ordinanza emessa, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, il 10 settembre 2020 dalla Corte di appello di Milano, che aveva riconosciuto la complessiva somma di euro 191.254,13/negando l'indennizzo per l'obbligo giornaliero di firma e omettendo di provvedere sull'esplicita richiesta di liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

Parole chiave

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rettificazione della decisione restituzione del termine scaduto immediatezza dell'effetto d'integrazione ripristino dello stato precedente risarcimento per errore giudiziario indennizzo per carcerazione preventiva
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DDAWDE AHMED nato a BENI MELLAL( MAROCCO) il 01/01/1988 avverso l'ordinanza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissib lità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. DDawde Ahmed ricorre per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Presidente della Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza con la quale si chiedeva l'integrazione dell'ordinanza emessa, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, il 10 settembre 2020 dalla Corte di appello di Milano, che aveva riconosciuto la complessiva somma di euro 191.254,13/negando l'indennizzo per l'obbligo giornaliero di firma e omettendo di provvedere sull'esplicita richiesta di liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

2. Il Presidente di Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'istanza «trattandosi di questioni che dovevano essere proposte con ricorso per cassazione prima del passaggio in giudicato del provvedimento».

3. Il ricorrente deduce la violazione di legge, allegando che l'istanza àvrebbe dovuto essere qualificata come domanda di correzione di errore materiale o come incidente di esecuzione.

4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

5. Il ricorso è manifestamente infondato. La difesa ritiene che tanto la questione dell'omessa liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme liquidate quanto la questione inerente al riconoscimento del diritto alla riparazione a fronte di misure cautelari non detentive siano qualificabili come istanza di correzione di errore materiale. Trattasi, con evidenza, di questioni che implicano una valutazione giuridica inerente all'essenza della decisione; unico rimedio per errori di diritto o vizi della motivazione inerenti alla decisione spettante alla Corte di appello ai sensi del combinato disposto degli artt.315 e 646 cod. proc.pen. sarebbe stato, pertanto, il ricorso alla Corte di Cassazione, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato.

6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 siglMe est