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Sentenza — n. 45599/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45599/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45599/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa in data 17/09/2020, il Tribunale di Lucca ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte civile Castagnini Renato avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace aveva assolto Sarti Monica con formula per non aver commesso il fatto dal delitto di cui all'art. 590 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 590 cod. pen; Sentenza — n. 45599/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 590 cod. pen.

Parole chiave

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deposito tardivo restituzione del termine scaduto ritardo ingiustificato dell'azione penale data determinante deposizione inattendibile tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 590 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTAGNINI RENATO nato a FORTE DEI MARMI il 22/07/1947 parte offesa nel procedimento c/ SARTI MONICA nato a PRATO il 23/11/1971 avverso l'ordinanza del 04/06/2020 del TRIBUNALE di LUCCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa in data 17/09/2020, il Tribunale di Lucca ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte civile Castagnini Renato avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace aveva assolto Sarti Monica con formula per non aver commesso il fatto dal delitto di cui all'art. 590 cod. pen.

2. Renato Castagnini ha proposto ricorso per Cassazione deducendo / l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello in violazione dell'art.582, comma 2, cod. proc. pen. in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Lucca, l'appello non era stato presentato in data 2/12/2019, e dunque oltre il termine di 30 giorni per presentare impugnazione, decorrente dal quindicesimo giorno dalla lettura del dispositivo in udienza (7 ottobre 2019), bensì in data 21/11/2019, mediante deposito presso la cancelleria del Tribunale di Genova.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio.

4. Il ricorso è fondato in quanto l'appello avverso la sentenza emessa I in data 7 ottobre 2019 dal Giudice di Pace di Lucca è stato presentato dal difensore della parte civile presso la cancelleria del Tribunale di Genova in data 21/11/2019, come del resto emerge dal timbro apposto dal responsabile funzionario giudiziario presso l'ufficio impugnazione di quel Tribunale, in conformità all'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. e nel rispetto del termine previsto dall'art.585 cod. proc. pen. È peraltro pacifico che le parti possono documentare la tempestività del deposito dell'atto d'impugnazione soltanto attraverso il timbro di deposito apposto dall'ufficio ricevente, che ha natura pubblicistica, e fa quindi fede fino a querela di falso della data del deposito (Sez. 2, n. 45402 del 02/07/2018, Lombardo, Rv. 275510).

5. Per tali ragioni il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lucca, per il giudizio. Così deciso il 18 novembre 2021 Il Co igliere estensore Il Presidente Eirenia rrao EnAnk.i