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Sentenza — n. 45594/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45594/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45594/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice di Pace di Lanciano, con sentenza del 10/6/2020 riteneva l'odierno ricorrente Vitucci Nicola responsabile del reato di cui all'art. 590 del co- dice penale in relazione all'art. 141 del codice della strada perché, in Mozzagro- gna il 23/1/2017, mentre era alla guida dell'auto tg FB 738 CD causava lesioni personali a Prencipe Andrea e lo condannava alla pena di 1500 euro di multa, ol- tre spese processuali e condanna -in solido con il responsabile civile- al risarci- mento del danno nei confronti della parte civile, da liquidarsi in separata sede, e alle spese sostenute da quest'ultima.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45594/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Vitucci, lamentando con primo motivo violazio- ne dell'art. 35 del decreto legislativo 274/2000, con un secondo motivo violazio- ne dell'art. 62 bis cod. pen. e vizio motivazionale in punto di diniego delle circo- stanze attenuanti generiche e con un terzo motivo violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizio motivazionale in punto di dosimetria della pena. Chiedeva, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione infrazione privilegiata infrazione commessa per negligenza risarcimento dei danni da incidente stradale altri reati abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
35 del decreto legislativo 274/2000, con un secondo motivo violazio- ne dell'art. 62 bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VITUCCI NICOLA nato a ATESSA il 21/03/1983 avverso la sentenza del 10/06/2020 del GIUDICE DI PACE di LANCIANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen.Lucia Odello, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e la nota con cui, in data 6/11/2021, l'Avv. Giovanni Osvaldo Piccirilli, difensore di fiducia dell'odierno ricorrente, ha fatto pervenire a questa Corte il verbale con cui in da-ta 26/2/2021, al Commissariato di Polizia di Stato di Lanciano, la persona offesa Prencipe Andrea ha proceduto a rimettere la querela sporta il 12/4/2017 nei confronti del Vitucci, nonché il verbale con cui, in data 10/3/2021, l'odierno ricorrente ha accettato tale remissione.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di Pace di Lanciano, con sentenza del 10/6/2020 riteneva l'odierno ricorrente Vitucci Nicola responsabile del reato di cui all'art. 590 del co- dice penale in relazione all'art. 141 del codice della strada perché, in Mozzagro- gna il 23/1/2017, mentre era alla guida dell'auto tg FB 738 CD causava lesioni personali a Prencipe Andrea e lo condannava alla pena di 1500 euro di multa, ol- tre spese processuali e condanna -in solido con il responsabile civile- al risarci- mento del danno nei confronti della parte civile, da liquidarsi in separata sede, e alle spese sostenute da quest'ultima.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Vitucci, lamentando con primo motivo violazio- ne dell'art. 35 del decreto legislativo 274/2000, con un secondo motivo violazio- ne dell'art. 62 bis cod. pen. e vizio motivazionale in punto di diniego delle circo- stanze attenuanti generiche e con un terzo motivo violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizio motivazionale in punto di dosimetria della pena. Chiedeva, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. In data 6/11/2021, tuttavia, l'Avv. Giovanni Osvaldo Piccirilli, difensore di fiducia dell'odierno ricorrente, ha fatto pervenire a questa Corte il verbale con cui in data 26/2/2021, al Commissariato di Polizia di Stato di Lanciano, la persona offesa Prencipe Andrea ha proceduto a rimettere la querela sporta il 12/4/2017 nei confronti del Vitucci, nonché il verbale con cui, in data 10/3/2021, l'odierno ricorrente ha accettato tale remissione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Essendo state acquisite agli atti, come meglio specificato in premessa, una valida e rituale remissione di querela e la successiva accettazione della stes- sa, il reato di cui all'imputazione, procedibile a querela, è pertanto estinto, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. La sentenza impugnata va dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.

2. Consegue l'eliminazione delle statuizioni civili, in quanto, come chiarito da questa Corte la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassa- zione, determina l'estinzione del reato per tale causa, anche in presenza di even- tuali cause di inammissibilità del ricorso, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti (Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989, fattispecie in cui la sentenza impugnata aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato e confermato la condanna per il risarcimento dei danni in favore della parte civile; conf. Sez. 2, n. 18680 del 28/4/2010, Lo Conte, Rv. 247088). In difetto di diversa pattuizione le spese, come per legge, vanno poste a ca- rico del querelato Vitucci Nicola.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per in- tervenuta remissione di querela. Elimina le statuizioni civili. Pone le spese processuali a carico del querelato Vitucci Nicola. Così deciso in Ro