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Sentenza — n. 45586/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45586/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45586/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 2.10.2019, in parziale riforma della sentenza appellata, ha riqualificato l'ipotesi contestata al capo D) nel reato di cui all'art. 590 cod. pen. (in danno di Vigna Sante Antonio) e rideterminato la pena nei confronti di Michele Arena in mesi uno, giorni dieci di reclusione, oltre alla condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Regesto Legislator

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art. 590 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45586/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 590 cod. pen. (in danno di Vigna Sante Antonio) e rideterminato la pena nei confronti di Michele Arena in mesi uno, giorni dieci di reclusione, oltre alla condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Parole chiave

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risarcimento dei danni da incidente stradale materia di assicurazione contro gli infortuni lesione alla caviglia incidente ciclistico grave intralcio alla circolazione collisione in una rotatoria

Disposizioni normative citate

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art. 590 cod. pen
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 2.10.2019, in parziale riforma della sentenza appellata, ha riqualificato l'ipotesi contestata al capo D) nel reato di cui all'art. 590 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARENA MICHELE nato a ROMBIOLO il 04/03/1965 avverso la sentenza del 02/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 2.10.2019, in parziale riforma della sentenza appellata, ha riqualificato l'ipotesi contestata al capo D) nel reato di cui all'art. 590 cod. pen. (in danno di Vigna Sante Antonio) e rideterminato la pena nei confronti di Michele Arena in mesi uno, giorni dieci di reclusione, oltre alla condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'Arena, deducendo l'erroneità del provvedimento impugnato, per non avere motivato sull'istanza di concessione dei doppi benefici di legge, per illogica valutazione delle prove e per omessa declaratoria di prescrizione dei reati contestati, risalenti al 15.5.2012.

3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.

4. Sussistono i presupposti per rilevare, agli effetti penali, l'intervenuta causa estintiva del reato ascritto all'imputato [capo D): art. 590 cod. pen.], essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei. Difatti, i motivi dedotti, sul piano penale, non presentano profili di inammissibilità, e sono anzi fondati, con particolare riguardo a quello che attiene alla dedotta mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'istanza, specificamente avanzata dal ricorrente in sede di gravame di merito, di concessione dei doppi benefici di legge.

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto al provvedimento impugnato (reso in data 2.10.2019, mentre il termine massimo di prescrizione risulta spirato - anche tenuto conto dei periodi di sospensione intervenuti - il 18.1.2020). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. 2 a 5.

A tale ultimo riguardo, va precisato che, agli effetti civili, il ricorso deve essere rigettato. La censura che attiene alla asserita erronea valutazione della prova in ordine alla sussistenza del fatto lesivo colposo è, infatti, priva di pregio, sconfinando nell'inammissibilità laddove pretende di ottenere una indebita rivalutazione di merito della vicenda oggetto del giudizio. Ciò a fronte di una sentenza che ha motivatamente riscontrato l'insorgenza della lite fra il Vigna e l'Arena, cui faceva seguito la condotta dell'odierno ricorrente il quale, alla guida di un autocarro, riprendendo la marcia aveva negligentemente investito il Vigna, salendo con una ruota sul piede della persona offesa, cagionandole le lesioni meglio descritte in atti.

Non vi è spazio, in questa sede, per una diversa ricostruzione dei fatti, in assenza di evidenti vizi logico-giuridici riscontrabili nel percorso motivazionale della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso il 28 ott