Sentenza — n. 45584/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Appello di Napoli, pronunciando nei confronti dell'odierno ricor- rente Viola Fabio, con sentenza del 10/12/2019 ha confermato la sentenza con cui, in data 26/10/2017, il Tribunale di Napoli in composizione monocratica lo aveva condannato alla pena di anni uno di arresto ed euro 3000 di ammenda, con sospensione della patente di guida per un anno e confisca del veicolo, avendolo ritenuto colpevole del reato p. e p. dall'art. 186 co. 2 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 157 cod. pen; Sentenza — n. 45584/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla ma- nifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VIOLA FABIO nato a POZZUOLI 11 11/06/1982 avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; ette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Lucia Odello, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Napoli, pronunciando nei confronti dell'odierno ricor- rente Viola Fabio, con sentenza del 10/12/2019 ha confermato la sentenza con cui, in data 26/10/2017, il Tribunale di Napoli in composizione monocratica lo aveva condannato alla pena di anni uno di arresto ed euro 3000 di ammenda, con sospensione della patente di guida per un anno e confisca del veicolo, avendolo ritenuto colpevole del reato p. e p. dall'art. 186 co. 2 lett.
c) e co. 2 bis cod. strada (D.P.R. 285192 e succ. mod.) perché guidava l'autoveicolo SUZUKI SWIFT tg. EH 750 CM in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche con tasso alcolemico accertato di 1,74 g/i nella prima prova e 1,72 g/i nella seconda prova, provocando un incidente stradale con danneggiamento veicoli in sosta. Accertato in Pozzuoli il 18/1/2014.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Viola, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi motiva- zionali sul punto del mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art.131 bis c.p. Con il secondo motivo deduce congiuntamente violazione di legge e vizio motivazionale in punto di affermata responsabilità deducendo che la Corte territo- riale avrebbe confermato sul punto quanto statuito in primo grado non avendo considerato tutti gli elementi della vicenda.
Con il terzo motivo, sempre sotto i due profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, il ricorrente lamenta l'omessa ammissione all'istituto della messa alla prova. Con un quarto ed ultimo motivo si deduce la violazione dell'art. 157 cod. pen. e vizio motivazionale in punto di mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
4. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.5. Ed invero, quanto al primo motivo, lo stesso si limita a reiterare acritica- mente e genericamente una doglianza già avanzata e confutata compiutamente dalla Corte territoriale, che ha escluso, con valutazione in fatto, che la condotta del ricorrente (guida in stato d'ebrezza nelle ore notturne con incidente stradale e danneggiamento dei veicoli in sosta) fosse particolarmente tenue, ritenendo in- vece che fosse idonea a esporre a grave pericolo la pubblica incolumità. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla particolare tenuità richiede una valuta- zione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
6. Il secondo motivo è del tutto generico ed acritico e non é consentito dalla legge in sede di legittimità perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.
7. Per quanto attiene poi al terzo motivo, con il quale si lamenta la omessa ammissione all'istituto della messa alla prova, anch'esso è del tutto generico, e non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha messo in evidenza come, nonostante i rinvii chiesti al fine di elaborare un programma di trattamento, alcun programma, indispensabile per la sospensione del procedi- mento con messa alla prova, è mai stato depositato d'intesa con l'ufficio UEPE.
8. Egualmente manifestamente infondato l'ultimo motivo, atteso che cor- rettamente il periodo temporale durante il quale il processo è stato sospeso su richiesta dell'imputato è stato reputato non gcomputabile ai fini della prescrizione. Corretta e condivisibile, pertanto, si palesa la decisione dei giudici di merito sul punto, avendo questa Corte di legittimità condivisibilmente affermato - e va qui ribadito- che il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'im- putato per consentire di dare corso alla procedura di messa alla prova e all'elabo- razione, da parte dell'ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di trat- tamento, comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale del giudice (Sez. 4, n. 13469 del 19/11/2019, dep. 2020, Agnelli, Rv. 279001).E' stato anche chiarito che il provvedimento di rinvio del processo disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio, a prescindere dalle ragioni poste a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del suo difensore, poiché, in tal caso, la so- spensione ha una durata massima di sessanta giorni (Sez. 7, ord. n. 8124 del 25/1/2016, Nascio ed altri, Rv. 266469).
9. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla ma- nifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.
Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, rv. 256463) 10. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. C