Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 45583/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45583/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45583/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di appello di Napoli il 20.11.2019, decidendo in sede di rinvio, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno ha concesso a Carlo Sciortino il beneficio della sospensione condizionale della pena, in relazione ai reati a lui ascritti, subordinatamente alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per la durata di sei mesi.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 45583/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Napoli il 20.11.2019, decidendo in sede di rinvio, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno ha concesso a Carlo Sciortino il beneficio della sospensione condizionale della pena, in relazione ai reati a lui ascritti, subordinatamente alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per la durata di sei mesi.

Parole chiave

Generato dall'IA
sospensione di pena pene condizionali liberazione condizionale sospensione delle prestazioni esonero dall'obbligo di lavorare condono della prestazione

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. sent. n. 186/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCIORTINO CARLO nato a VIETRI SUL MARE il 16/12/1964 avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato ARICO' FRANCESCA del Foro di Roma che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. SARNO MICHELE del foro di SALERNO difensore di SCIORTINO CARLO, riportandosi ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli il 20.11.2019, decidendo in sede di rinvio, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno ha concesso a Carlo Sciortino il beneficio della sospensione condizionale della pena, in relazione ai reati a lui ascritti, subordinatamente alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per la durata di sei mesi.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale subordinato il beneficio concesso alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, nonostante tale subordinazione richieda l'esplicita non opposizione da parte dell'imputato.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile. L'unico motivo dedotto non tiene conto del costante orientamento della Corte di legittimità, secondo cui la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito, in relazione a precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo, qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, Rv. 280712 - 01). Nel caso 'di specie, è pacifico che l'imputato aveva già usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena, sicché la non opposizione ai lavori era implicita nella richiesta di usufruire per la seconda volta del medesimo beneficio.

4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Pres dente Aless d Ranaldi