Italian Supreme Court dismisses appeal on qualified recidivism, citing lack of specific evidence to refute social danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the lower court failed to properly assess qualified recidivism. The appellant argued that the trial court ignored the minor gravity of the current crime and the eight-year gap since the prior offense, relying on Constitutional Court precedent. The Court ruled that the appellant offered no concrete evidence to contradict the trial judge's assessment of enduring criminal inclination, which was based on the use of violence and the value of goods attempted to be stolen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 comma 4 cod. pen.; Art. 653 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the appellant fails to provide specific and concrete elements to refute the trial court's assessment of social danger regarding qualified recidivism, limiting arguments to general assertions about the minor gravity of the current offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SORCE ANTONIO nato a ALESSANDRIA il 30/09/1969 avverso la sentenza del 15/04/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Torino il 15 aprile 2019, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Alessandria il 9 marzo 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto Antonio Sorce responsabile del reato di tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla recidiva qualificata, commesso il 22 febbraio 2018, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e ritenute le stesse equivalenti alle aggravanti, lo ha condannato alla pena stimata di giustizia, ha eliminato la dichiarazione di delinquenza abituale e la conseguente applicazione di misura di sicurezza; con conferma quanto al resto.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo, con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 99, comma 4, cod. pen.) e mancanza di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva qualificata. I giudici di merito, infatti, ad avviso del ricorrente, si sarebbero limitati a richiamare il numero dei precedenti in giudicato dell'imputato e, dunque, un dato meramente formale, senza considerare però la - ritenuta - modestissima gravità del reato per cui è processo e la circostanza che sono trascorsi otto anni dal precedente più prossimo, così trascurando l'insegnamento offerto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 5-14 giugno 2007. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, censurando in maniera generica il dedotto vizio logico-giuridico concernente il riconoscimento della recidiva qualificata, atteso che il ricorrente non ha addotto alcun elemento specifico e concreto idoneo ad escludere l'affermata pericolosità sociale del prevenuto che fonda il giudizio alla base del riconoscimento della recidiva. In effetti il giudice di merito, sia pure con motivazione sintetica ma inequivocabile, ha ritenuto - sulla base di una valutazione di merito insindacabile in questa sede - che la pregressa condotta criminosa del prevenuto sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che ha influito, quale fattore criminogeno, alla commissione del reato "sub iudice".
Rispetto a tale valutazione, parte ricorrente non ha offerto specifici elementi di segno contrario atti a delineare la manifesta illogicità della stessa o la erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., limitandosi a sostenere, in maniera meramente assertiva, la "modestissima gravità" del fatto, nonostante la condotta criminosa del ricorrente 'sia consistita - secondo quanto si evince dalle sentenze di merito - nell'usare violenza sulle cose e nel superare le casse di un negozio per tentare di impossessarsi di oggetto del valore commerciale di più di 300,00 euro.
5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2021 Il Prpsdnte SalvaoS Dovere DE