Sentenza — n. 44975/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Brescia ha applicato a Claudio Kopani la pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 186-bis, commi 1, lett. a), 3, seconda ipotesi, 186, commi 2, lett. b), 2-sexies, cod. strada.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44975/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 186-bis, commi 1, lett. a), 3, seconda ipotesi, 186, commi 2, lett. b), 2-sexies, cod. strada.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: KOPANI CLAUDIO nato a PESCARA il 09/01/2000 avverso la sentenza del 08/10/2020 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Brescia ha applicato a Claudio Kopani la pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 186-bis, commi 1, lett. a), 3, seconda ipotesi, 186, commi 2, lett. b), 2-sexies, cod. strada.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, deducendo l'illegalità della pena in relazione al mancato aumento della stessa per la circostanza aggravante, regolarmente contestata, di cui all'art. 186-bis, comma 1, lett. a e comma 3, seconda ipotesi, cod. strada (reato commesso da soggetto neopatentato infraventunenne).
3. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
4. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria scritta con la quale chiede il rigetto del ricorso.
5. Il motivo dedotto è infondato. Va premesso che, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rv. 275915 - 01). Nella specie, dall'istanza di patteggiamento prodotta dal difensore dell'imputato si evince che il giudice ha ratificato l'accordo delle parti che prevedeva, come base, una pena superiore al minimo edittale, in quanto già comprensiva dell'aumento per l'aggravante oggetto dell'impugnazione. Conseguentemente, non sussiste la violazione di legge lamentata dal ricorrente.
6. Segue il rigetto del ricorso. Nulla deve essere disposto sulle spese ex art. 616 cod. proc. pen., stante la pacifica qualità di parte pubblica del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 15 ottobre 2021 Il Consiglie stensore Il Presidente Ales nd o Ranaldi Eman