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Sentenza — n. 44958/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44958/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44958/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio, condannava in data 13 dicembre 2010 Chatibi Youssef alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa in relazione al reato p. e p. dall'art. 73, d.P.R. 309/1990 - riconosciuta l'allora circostanza attenuante della lieve entità, di cui al comma 5 dello stesso articolo - commesso in Capoliveri il 15 marzo 2009 e consistito nella detenzione a fini di spaccio di circa 96 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. La sentenza di primo grado veniva appellata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze; la Corte gigliata, in data 29 aprile 2013, escludeva la diminuente della lieve entità, concedendo però le attenuanti generiche, e rideterminava la pena in quattro anni di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 133 cod.pen; Sentenza — n. 44958/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso quest'ultima sentenza ricorre il Chatibi, articolando un unico motivo di doglianza, nel quale il ricorrente si duole della violazione dell'art. 133 cod.pen. e della legge n. 49/2006: deduce l'esponente che la Corte del rinvio avrebbe dovuto ancorare il proprio calcolo alla normativa più favorevole per il reo e non si sarebbe potuta discostare dalla pena congruamente computata dal giudice di primo grado in un anno e sei mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa: pena che l'esponente ritiene più adeguata alla modesta offensività del fatto, trattandosi di detenzione di cui non é stata comprovata alcuna cessione.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti detenzione di stupefacenti consumo di canapa infrazioni riguardanti la canapa revisione della sentenza penale sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod.pen
Avverso quest'ultima sentenza ricorre il Chatibi, articolando un unico motivo di doglianza, nel quale il ricorrente si duole della violazione dell'art. 133 cod.pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHATIBI YOUSSEF nato il 08/07/1979 avverso la sentenza del 13/09/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale SIMONE PERELLI

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio, condannava in data 13 dicembre 2010 Chatibi Youssef alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa in relazione al reato p. e p. dall'art. 73, d.P.R. 309/1990 - riconosciuta l'allora circostanza attenuante della lieve entità, di cui al comma 5 dello stesso articolo - commesso in Capoliveri il 15 marzo 2009 e consistito nella detenzione a fini di spaccio di circa 96 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. La sentenza di primo grado veniva appellata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze; la Corte gigliata, in data 29 aprile 2013, escludeva la diminuente della lieve entità, concedendo però le attenuanti generiche, e rideterminava la pena in quattro anni di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.

Tale decisione veniva però impugnata dall'imputato e la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, in data 7 maggio 2015, annullava con rinvio la sentenza d'appello, rilevando che, nel frattempo, era mutato il quadro sanzionatorio relativo alle cosiddette "droghe leggere" - per effetto della sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale - e che pertanto la pena doveva essere rideterminata tenendo conto dei nuovi estremi edittali previsti per la fattispecie de qua. La Corte d'appello di Firenze, in data 13 settembre 2019, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha da ultimo rideterminato la pena (concedendo le attenuanti generiche) in anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 4.500,00 di multa.

2. Avverso quest'ultima sentenza ricorre il Chatibi, articolando un unico motivo di doglianza, nel quale il ricorrente si duole della violazione dell'art. 133 cod.pen. e della legge n. 49/2006: deduce l'esponente che la Corte del rinvio avrebbe dovuto ancorare il proprio calcolo alla normativa più favorevole per il reo e non si sarebbe potuta discostare dalla pena congruamente computata dal giudice di primo grado in un anno e sei mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa: pena che l'esponente ritiene più adeguata alla modesta offensività del fatto, trattandosi di detenzione di cui non é stata comprovata alcuna cessione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é inammissibile. Il perimetro valutativo nel quale si é mossa correttamente la Corte di merito é quello tracciato nella sentenza rescindente della Terza Sezione penale della Corte di legittimità, con la quale era stato censurato non già l'aumento della pena rispetto alla deliberazione del giudice di primo grado, ma il fatto che, una volta esclusa l'ipotesi di lieve entità (ormai divenuta figura autonoma di reato e peraltro ritenuta anche dalla stessa Corte regolatrice non adeguata alla fattispecie concreta, relativa alla detenzione di stupefacenti pari a 352 dosi medie singole), la Corte del rinvio non poteva più richiamarsi alla cornice edittale di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990 come risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 49/2006: legge della quale, con la ridetta sentenza n. 32/2014, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale.

Il riferimento edittale diventava, dunque, quello relativo alle "droghe leggere", già previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 prima della novella legislativa colpita da incostituzionalità ed oggi nuovamente in vigore a seguito della pronunzia del Giudice delle Leggi che ne ha decretato la reviviscenza. Di ciò la Corte del rinvio ha fatto buon governo, determinando una pena di poco superiore a quella minima edittale, mentre la pena che era stata applicata dal giudice di primo grado, e che il ricorrente invoca, si basava in realtà sul riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità, di cui però la stessa Corte regolatrice, nella sentenza rescindente, espressamente esclude la configurabilità, ritenendola inapplicabile al caso di specie.

2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 novembre 2021. i / Il Consigliere 'stensore Il P sidente /: (Gi