Sentenza — n. 44952/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Brescia, con sentenza del 25.1.2014, ha confermato la sentenza appellata/ che aveva dichiarato — in sede di giudizio abbreviato - Nicola Moraschini colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada, commesso in Albino (BG)l il 16.1.2011.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 442 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44952/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada, commesso in Albino (BG)l il 16.1.2011.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORASCHINI NICOLA nato a PONTE SAN PIETRO il 28/05/1984 avverso ia sentenza del 25/02/2014 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 25.1.2014, ha confermato la sentenza appellata/ che aveva dichiarato — in sede di giudizio abbreviato - Nicola Moraschini colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada, commesso in Albino (BG)l il 16.1.2011.
2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'erroneità del provvedimento impugnato in punto di pena, dovendosi nella specie applicare la diminuente della metà e non di un terzo, trattandosi di contravvenzione, alla luce del vigente art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103/2017.
3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per intervenuta prescrizione.
4. Preliminarmente, sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 186 cod. strada, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizioneipari ad anni cinque. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, ed è anzi fondato, sulla scorta del novellato art. 442 cod. proc. pen. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto al provvedimento impugnato (reso in data 25.1.2014, mentre il termine massimo di prescrizione risulta spirato il 16.1.2016). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.
5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. Ai sensi dell'art. 224; comma 3, cod. strada, copia della presente sentenza deve essere trasmessa al Prefetto di Bergamo, per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Ordina la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Bergamo, per quanto di competenza, ex art. 224, comma 3, cod. strada. Così deciso il 15 ottobre 2021 Il Consigli e estensore Ales ro Ranaldi DEPOSrrATO N