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Sentenza — n. 44949/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44949/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44949/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha qualificato il fatto sub 1) nei reati di minaccia e furto aggravato, rideterminando la pena nei confronti di Ibrahim Gamal Mohamed Johnny Alberto in anni uno di reclusione e C 160 di multa.

Regesto Legislator

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art. 102 c.p; Sentenza — n. 44949/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha qualificato il fatto sub 1) nei reati di minaccia e furto aggravato, rideterminando la pena nei confronti di Ibrahim Gamal Mohamed Johnny Alberto in anni uno di reclusione e C 160 di multa.

Parole chiave

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aggravamento della pena rapina qualificata pena accessoria infrazione qualificata aggravamento della servitù favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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art. 102 c.p
udito il difensore E' presente l'avvocato DUCA MASSIMO del foro di RIMA in difesa di IBRAHIM GAMAL MOHAMED JOHNNY ALBERTO in sostituzione dell'avvocato SAMBUGARO STEFANO del foro di GENOVA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IBRAHIM GAMAL MOHAMED JOHNNY ALBERTO nato a GENOVA il 20/08/1989 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato DUCA MASSIMO del foro di RIMA in difesa di IBRAHIM GAMAL MOHAMED JOHNNY ALBERTO in sostituzione dell'avvocato SAMBUGARO STEFANO del foro di GENOVA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha qualificato il fatto sub 1) nei reati di minaccia e furto aggravato, rideterminando la pena nei confronti di Ibrahim Gamal Mohamed Johnny Alberto in anni uno di reclusione e C 160 di multa.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi/giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere determinato in pejus la pena, in quanto il giudice di primo grado aveva ritenuto le attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62, n. 4, cod. pen. prevalenti sulle contestate aggravanti, mentre il giudice di appello, nel riqualificare il delitto di rapina in quello di furto aggravato, ha bilanciato le circostanze aggravanti e attenuanti con giudizio di equivalenza, discostandosi dal dictum del primo giudice, nonostante l'appello concernesse in principalità solo la diversa qualificazione del reato. II) Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di porto di arma impropria (oggetto atto ad offendere) in relazione alla forbicina taglia- unghie trovata in possesso del prevenuto.

3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 3.1. Il primo motivo è infondato, atteso che nella specie vi è stata una riqualificazione del fatto, con riconoscimento di aggravanti (quelle del furto) prima insussistenti, per cui il giudice di appello non poteva che effettuare un nuovo giudizio di bilanciamento, trovandosi di fronte ad un quadro giuridico diverso rispetto a quello valutato dal giudice di primo grado. Ciò in conformità al costante principio, che va qui ribadito, secondo cui non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, proceda alla derubricazione del reato, per cui vi era stata condanna in primo grado, in altro meno grave e a un giudizio di bilanciamento delle circostanze deteriore rispetto a quello formulato dal giudice di prime cure (Sez. 1, n. 41279 del 21/03/2012, Rv. 253609 - 01; insegnamento confermato dalla più recente Sez. 2, n. 43288 del 01/10/2015, Rv. 264781 01).

In altri termini, il diverso giudizio di bilanciamento è connaturato alla nuova qualificazione giuridica del fatto; ciò che conta, è che venga irrogata una pena non superiore a quella inflitta dal primo giudice, come avvenuto nel caso di specie. 3.2. Il secondo motivo è generico e aspecifico, quindi inammissibile, limitandosi a sostenere l'insussistenza del reato di porto d'arma impropria, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che sul punto ha adeguatamente spiegato come l'imputato, nell'occorso, avesse con sé un oggetto atto ad offendere, costituito da un pezzo di forbicina tagliaunghie, portat9 senza giustificato motivo/fuori dall'abitazione.

Trattasi di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30 settembre 2021 Il Presidente E if- e Di aly' fzrn/