Sentenza — n. 44946/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la responsabilità di Adriana Seferovic in ordine al reato di furto di una banconota da 50 euro sottratta dal portafoglio di Saveria Lollio (fatto del 5.10.2016). Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue. I) Violazione dell'art. 213 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in merito alla ritenuta non necessità di procedere alla ricognizione fotografica dell'imputata nel corso del dibattimento; nullità dell'individuazione personale e fotografica. II) Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 213 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44946/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue. I) Violazione dell'art. 213 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in merito alla ritenuta non necessità di procedere alla ricognizione fotografica dell'imputata nel corso del dibattimento; nullità dell'individuazione personale e fotografica. II) Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC ADRIANA nato a GENOVA il 12/08/1995 avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. Nessun difensore è presente.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la responsabilità di Adriana Seferovic in ordine al reato di furto di una banconota da 50 euro sottratta dal portafoglio di Saveria Lollio (fatto del 5.10.2016).
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue. I) Violazione dell'art. 213 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in merito alla ritenuta non necessità di procedere alla ricognizione fotografica dell'imputata nel corso del dibattimento; nullità dell'individuazione personale e fotografica. II) Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto al motivo sub I), che sconfina nel merito, è appena il caso di rilevare come la sentenza impugnata abbia logicamente evidenziato che la persona offesa, sentita in dibattimento, riferiva di avere riconosciuto con sicurezza la ricorrente, quale autrice materiale del delitto, quando gli operanti gliel'avevano portata davanti, sicché sarebbe stata del tutto superflua una terza ricognizione in dibattimento, dopo la prima avvenuta nell'immediatezza del fatto e la seconda a distanza di qualche giorno. 3.2. Quanto al motivo sub II), si osserva che la Corte territoriale ha motivatamente e adeguatamente riconosciuto la recidiva, avuto riguardo al precedente specifico (e recente) a carico della prevenuta ed in considerazione delle specifiche modalità del fatto ragionevolmente reputate sintomatiche di una et, 4 _t? accentuata pericolosità, in quant posto in essere con particolare capacità e scaltrezza. Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.
4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ales o Ranaldi Eman4ele Di ,/7 DEPOSITATO IN