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Ordinanza — n. 44105/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court corrects a clerical error in a criminal judgment regarding the civil party's name.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44105/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a clerical error in a criminal judgment where the civil party's name was misspelled. The material fact involved the erroneous listing of 'Lanzillotta Sabatina' instead of 'Lanzolla Sabatina' in the March 2021 ruling. The court decided to apply Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure to mandate the correction of this evident material mistake.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.; Clerical errors in criminal judgments, particularly those affecting party names, must be corrected ex officio or upon request to ensure legal certainty and proper identification of litigants.

Parole chiave

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clerical error correction criminal procedure code party name identification material mistake remedy judgment rectification correzione di errore materiale usurpazione del nome risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.
art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile LANZOLLA SABATINA nel procedimento a carico di: RIZZELLO POMPILIO CESARE nato a NARDO' il 29/07/1947 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto la correzione dell'errore materiale; FATTO E DIRITTO - Vista la sentenza emessa dalla Quarta sezione penale della Corte di cassazione il 18.3.2021 (n. sez. 561/2021, depositata il 15.4.2021), nel procedimento iscritto al n. 50343/2019 R.G. in relazione al ricorso proposto da Rizzello Pompilio Cesare; - considerato che il ricorso è stato dichiarato inammissibile e che il ricorrente è stato condannato, fra le altre cose, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita; - che nella suddetta sentenza il nominativo della parte civile costituita è stato erroneamente indicato in "Lanzillotta Sabatina", mentre il nominativo corretto è "Lanzolla Sabatina"; - considerato che tale indicazione nominativa, frutto di evidente errore materiale, può e deve essere corretta in tutte le parti in cui ricorre nella sentenza ai sensi dell'art. art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza emessa da questa Corte il 18 marzo 2021 nei confronti di Rizzello Pompilio Cesare (R.G. n. 50343/2019), nel senso che il nominativo della parte civile Lanzillotta Sabatina deve essere corretto in Lanzolla Sabatina. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e per le annotazioni di legge. Così deciso il 24 novembre 2021 Il Consigl r estensore Il Presidente Aie ro Ranaldi Patty Picc*