Sentenza — n. 44100/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Chieti, di applicazione, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti dell'imputato Incani Carlo, della pena di mesi due di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, in relazione al reato di cui agli artt. 590-bis, comma 1, 583, comma 1, n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44100/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a) cod. strada. 1.2 Con un unico motivoiil ricorrente deduce violazione di legge per avere il giudice omesso di disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente di guida, conseguente obbligatoriamente ai sensi dell'art. 222 cod. strada.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: INCANI CARLO nato a POPOLI il 04/06/1986 avverso la sentenza del 26/10/2020 del TRIBUNALE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA COSTANTINI; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Chieti, di applicazione, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti dell'imputato Incani Carlo, della pena di mesi due di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, in relazione al reato di cui agli artt. 590-bis, comma 1, 583, comma 1, n.
1) cod. pen. e 154, comma 1, lett.
a) cod. strada. 1.2 Con un unico motivoiil ricorrente deduce violazione di legge per avere il giudice omesso di disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente di guida, conseguente obbligatoriamente ai sensi dell'art. 222 cod. strada.
2. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L'art 222 cod. strada prevede al comma 1 che, qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente. La sanzione accessoria. consegue, pertanto, di diritto, alla pronuncia e deve essere applicata dal giudice anche ove, nel caso di pena concordata tra le parti, queste non ne abbiano fatto menzione nell'accordo. Tale interpretazione della norma è pacifica nella giurisprudenza di legittimità risultando da tempo consolidato il principio per cui "la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che non disponga la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve essere annullata con rinvio limitatamente all'omessa applicazione della predetta sanzione, a nulla rilevando che nella richiesta di patteggiamento non ve ne sia alcuna menzione, in quanto la stessa consegue di diritto alla pronuncia e non può formare oggetto di accordo tra le parti" (Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Mucci, Rv. 271326 - 01;
Sez. 6, n. 45687 del 20/11/2008, Cuomo, Rv. 241611 - 01; Sez. 6, n. 40591 del 29/05/2008, Mesiti, Rv. 241359 - 01). La sospensione della patente di guida, non costituendo pena principale o pena accessoria, ma autonoma sanzione amministrativa accessoria, rimane, pertanto, estranea all'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
3. L'impugnata sentenza deve, allora, essere annullata limitatamente all'omessa sospensione della patente di guida di Carlo Incani, con rinvio al Tribunale di Chieti per la decisione applicativa della sanzione amministrativa e la determinazione della sua durata, poiché, infatti, l'applicazione della sospensione della patente di guida involge una valutazione di merito ai fini della determinazione della sua concreta durata, fondata sui parametri fissati dall'art. 218, comma 2, cod. strada, non è consentito a questo giudice di legittimità di provvedere in via integrativa ai sensi dell'art. 620, lett. I) cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia al tribunale di Chieti, per nuova deliberazione sul punto. Così deciso, il 13 ottobre 2021 Il consigli ensore Il Presidente Fran