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Sentenza — n. 44095/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44095/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44095/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COGGIOLA GIORGIO - RINUNCIANTE nato a TORINO il 01/09/1953 avverso la sentenza del 10/06/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo

Regesto Legislator

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art. 589 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44095/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nelle more della trattazione del giudizio, è pervenuto in data 18 ottobre 2021 un atto, sottoscritto digitalmente dal difensore munito di procura speciale, con cui il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem.

Parole chiave

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infortuni sul lavoro responsabilità dell'appaltatore lesione corporale dovuta a infortunio responsabilità dell'assicuratore infortuni responsabilità personale responsabilità dello Stato e dei suoi agenti

Disposizioni normative citate

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art. 589 cod. proc. pen
Nelle more della trattazione del giudizio, è pervenuto in data 18 ottobre 2021 un atto, sottoscritto digitalmente dal difensore munito di procura speciale, con cui il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COGGIOLA GIORGIO - RINUNCIANTE nato a TORINO il 01/09/1953 avverso la sentenza del 10/06/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 10 giugno 2019 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di assoluzione del locale Tribunale del 2 luglio 2014, dichiarava ai soli effetti civili Coggiola Giorgio responsabile del reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche in danno di Saio Gianluigi, condannandolo, in solido con il responsabile civile Coggiola S.r.l., al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile, da liquidarsi in separato giudizio civile, nonché alla rifusione delle spese legali da essa sostenute in entrambi i gradi giudizio.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Coggiola Giorgio, lamentando, sotto vari profili: rinnovazione dell'istruzione parziale in violazione del diritto di difesa ed omessa valutazione di prove rilevanti ai fini del giudizio; iter logico-argomentativo viziato nella ricostruzione della dinamica del sinistro e delle responsabilità; erronea valutazione dei fatti costituenti fonte di responsabilità civile, oltre ad errori nell'iter logico e nella motivazione della sentenza; illegittima condanna alle spese legali.

3. Nelle more della trattazione del giudizio, è pervenuto in data 18 ottobre 2021 un atto, sottoscritto digitalmente dal difensore munito di procura speciale, con cui il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem.

Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale. L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro 500,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. «et Così deciso in Roma il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il President