Sentenza — n. 44093/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Treviso ha condannato Ettore Granziera alla pena sospesa di mesi 4 di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda, oltre alla revoca della patente, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida in stato di ebbrezza, tasso alcolemico pari a 2,02 g/I, in data 16 novembre 2017).
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 44093/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento (svolgendo il prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale), e può essere disposta direttamente dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620 lett. I), cod. proc. pen., qualora a ciò non abbia provveduto il giudice di merito (Sez. 4, n. 17186 del 17/01/2017, Assini, Rv. 269605 - 01).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA GRANZIERA ETTORE nato a CONEGLIANO il 21/02/1960 avverso la sentenza del 11/06/2020 del GIP TRIBUNALE di TREVISOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI; trattato il procedimento con le modalità della trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Treviso ha condannato Ettore Granziera alla pena sospesa di mesi 4 di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda, oltre alla revoca della patente, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida in stato di ebbrezza, tasso alcolemico pari a 2,02 g/I, in data 16 novembre 2017).
2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione per saltum la Procura Generale presso la Corte di appello di Venezia, che ha dedotto la violazione di legge, non essendo stata disposta la confisca del veicolo di proprietà dell'imputato.
3. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui non dispone la confisca del veicolo, chiedendo alla Suprema Corte di provvedere alla confisca ai sensi dell'art. 620 lett. I cod. proc. pen. 4.11 ricorso è fondato, in quanto, da un lato, ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c, cod.strada, con la sentenza di condanna per tale illecito è sempre disposta la confisca del veicolo di proprietà del colpevole e, dall'altro lato, la titolarità del veicolo da parte di Ettore Granziera risulta dalla stessa sentenza (in particolare dal capo di imputazione).
Come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento (svolgendo il prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale), e può essere disposta direttamente dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620 lett. I), cod. proc. pen., qualora a ciò non abbia provveduto il giudice di merito (Sez. 4, n. 17186 del 17/01/2017, Assini, Rv. 269605 - 01).
5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla omessa confisca del veicolo Fiat Stilo SW, targato DK036KS, di proprietà di Ettore Granziera, che va disposta ai sensi dell'art. 620 lett. le cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo Fiat Stilo Tg. DK036KS, sanzione amministrativa che dispone. Così deciso, 4 novembre 2021. Il Consigliere