Cassation court annuls sentence for substituting prison time with unpaid work for a traffic offense not covered by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General successfully appealed a Brescia court decision that substituted prison time with unpaid work for a traffic offense. The court found this substitution illegal because the specific traffic offense did not fall under the statutory categories allowing such a penalty. Consequently, the lower court's sentence was annulled without remittal for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 D.Lgs. 274/2000; Art. 224-bis Codice Strada: The substitution of custodial sentences with unpaid work is legally restricted to specific offenses; applying it to a traffic offense outside these statutory categories constitutes an illegal penalty.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: BENATTI ROBERTO nato il 19/05/1966 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 12/11/2020 del TRIBUNALE di BRESCIAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Giovanni DI LEO, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rimessione degli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Brescia ha applicato a BENATTI Roberto, per una ipotesi di cui all'art. 590-bis, cod. pen., una pena detentiva su concorde richiesta sostituendola con il lavoro presso una associazione onlus, ordinando la sospensione della patente di guida per mesi due.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, deducendo illegalità della pena, avendo il giudice sostituito la pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità in un caso non previsto dalla legge, la previsione di cui all'art. 54 del d. Igs. n. 274/2000 riguardando solo i reati di competenza del giudice di pace, in difetto di analoga previsione per il reato per il quale si procede.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giovanni DI LEO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata rimettendo gli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso. Considerato in diritto 1. L'impugnazione, riguardando la illegalità della pena, è intanto ammissibile, nonostante sia soggetta, ratione temporis, alla disciplina di cui all'art. 448, c. 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1 c. 51 della legge n. 103 del 2017, che ha limitato la proponibilità dell'impugnazione ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e, per l'appunto, anche la illegalità della pena o della misura di sicurezza.
2. Il motivo è fondato. Il Tribunale, infatti, ha sostituito la pena detentiva concordata con il lavoro presso una associazione onlus, pur in difetto di apposita norma che preveda tale possibilità per il reato per il quale si procede. Tale sanzione, infatti, è prevista solo come sanzione amministrativa accessoria in caso di condanna, a mente dell'art. 224-bis, codice strada, per le ipotesi di cui all'art. 186 codice strada, esclusa la fattispecie aggravata ai sensi dell'art. 186 c. 2 -bis, e come sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 54 del d. Igs. n. 274/2000 sopra richiamato.
3. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinviO la sentenza impugnata dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio. Deciso il 28 ottobre 2021. Il Consigliere est. Il Pr ente Gabriella Cappello Salv e Dovere