Sentenza — n. 42140/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 22 giugno 2020 la Corte di Appello di Perugia ha rigettato la domanda formulata da Cristian Cucu per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione asseritamente subita in relazione al ritardo con cui il giudice dell'esecuzione ha provveduto alla rideterminazione delle pene ex art. 671 cod. proc. pen, ritenendo che il protrarsi della detenzione, per un tempo pari a mesi cinque e giorni venti, fosse ascrivibile al ritardo con il quale il condannato ha formulato istanza di unificazione delle pene inflitte con le condanne divenute irrevocabili.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 671 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42140/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Osserva che, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza, il periodo di detenzione ingiustamente subito è dipeso unicamente dal ritardo con cui il giudice dell'esecuzione ha provveduto sulla domanda proposta, essendo trascorsi dieci mesi dall'istanza alla decisione. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CUCU CRISTIAN nato il 04/12/1981 avverso l'ordinanza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 giugno 2020 la Corte di Appello di Perugia ha rigettato la domanda formulata da Cristian Cucu per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione asseritamente subita in relazione al ritardo con cui il giudice dell'esecuzione ha provveduto alla rideterminazione delle pene ex art. 671 cod. proc. pen, ritenendo che il protrarsi della detenzione, per un tempo pari a mesi cinque e giorni venti, fosse ascrivibile al ritardo con il quale il condannato ha formulato istanza di unificazione delle pene inflitte con le condanne divenute irrevocabili.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Cristian Cucu, a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo con cui lamenta il vizio di motivazione. Ricorda: che l'originario ordine di esecuzione era relativo a due sentenze, rispettivamente del Tribunale di Perugia in data 8 settembre 2009, irrevocabile il 2 settembre 2009 e della Corte di appello di Perugia del 19 ottobre 2012, irrevocabile il 5 marzo 2013; che nel mese di dicembre 2017 Cucu ha proposto al Tribunale di Perugia istanza ex artt. 671 cod. proc. pen. ed 81 cod. pen., finalizzata ad ottenere l'unificazione delle pene, integrandola in data 18 gennaio 2018; che solo con provvedimento del 15 ottobre 2018 il Giudice dell'esecuzione ha provveduto, riducendo la pena di cui al cumulo originario; che il Pubblico ministero disponendo la liberazione di Cristian Cucu, ha riconosciuto un esubero di pena pari a mesi cinque e giorni venti; che il ricorrente ha formulato domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 1^ maggio 2018 al 19 ottobre 2018, data della scarcerazione; che la Corte di appello ha rigettato l'istanza ritenendo attribuibile al ritardo nella formulazione della richiesta di unificazione l'eccesso di carcerazione patita.
Osserva che, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza, il periodo di detenzione ingiustamente subito è dipeso unicamente dal ritardo con cui il giudice dell'esecuzione ha provveduto sulla domanda proposta, essendo trascorsi dieci mesi dall'istanza alla decisione. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per tardività e comunque per manifesta infondatezza.
4. Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivo.
5. L'ordinanza datata 22 giugno 2020, risulta essere stata depositata presso la Cancelleria della Corte di appello di Perugia in data 16 settembre 2020 e comunicata a Cristian Cucu presso il domicilio eletto, nonché al suo difensore in data 25 settembre 2020. Il ricorso per cassazione è stato depositato presso il Tribunale di Roma in data 13 ottobre 2020, come si evince dall'annotazione in calce all'ordinanza e come risulta dagli atti del procedimento.6. Ora, "Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione è, ai sensi dell'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. di quindici giorni che decorrono dalla notifica della predetta ordinanza conclusiva del procedimento, al quale, ancorché concernente l'esistenza di una obbligazione pecuniaria nei confronti del soggetto colpito da custodia cautelare, si applicano le norme del codice di rito penale" (Sez. 3, Sentenza n. 26370 del 25/03/2014, Rv. 259187; in precedenza Sez. 4, Sentenza n. 45409 del 16/10/2013, Rv. 257554).
7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cosi d ciso il 28/09/2021 Il Con igliere est. Il Preside te Maura Nardin Francesco \./ D