Cassation Court annuls partial sentence revoking driver's license due to unconstitutional mandatory application of administrative penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the lower court's decision to revoke the driver's license, ruling that the mandatory application of this administrative penalty violates constitutional principles. The appellant argued that since the Constitutional Court previously declared the automatic revocation clause unconstitutional, the trial judge must evaluate case-by-case whether suspension is appropriate instead. The Court agreed, holding that because the specific circumstances for mandatory revocation were absent, the lower court erred by applying the now-invalidated rule without discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 222, comma 2, C.d.S.; Art. 444 cod. proc. pen.; The mandatory administrative penalty of driver's license revocation for specific traffic offenses is unconstitutional when not triggered by statutory aggravating circumstances, requiring judicial discretion to apply suspension instead.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELFIORE FRANCESCO nato a MARINO il 10/09/1990 avverso la sentenza del 29/01/2020 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; lette le conclusioni del PG
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 29 gennaio 2020 il Tribunale di Roma hà' 4applicato a Francesco Belfiore la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen., disponendo la revoca della patente di guida.
2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui si duole della falsa applicazione dell'art. 222 C.d.S., per avere il giudice di merito applicato la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, ritenendone l'obbligatorietà conseguenza, nonostante la Corte Costituzionale con sentenza n. 88/2019 abbia dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 222 C.d.S., nella parte in cui prevede la revoca automatica della patente di guida nei casi di condanna per omicidio o lesioni non aggravati dallo stato di ebbrezza o da alterazione da stupefacenti, ricadendo sul giudice del merito l'onere di valutare caso per caso quale sanziona amministrativa accessoria applicare.
3. Il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata dispone la revoca della patente di guida, in forza dell'art. 222, comma 2, C.d.S., nella formulazione dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 88/2019 della Corte Costituzionale nella parte in cui, al quarto periodo, non prevede che in caso di condanna -o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen.- per i reati di cu all'art. 589 bis cod. pen. e 590 bis cod. pen., che il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della medesima ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222, quando non ricorrano le circostanze previste dai commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen.. Nel caso in esame, dunque, non vertendosi in una di queste ultime ipotesi, e non essendo più previsto alcun automatismo, la sentenza deve essere annullata sul punto, con rinvio al Tribunale di Roma, al fine di consentire l'opportuna valutazione sulla sanzione amministrativa da applicare.
4. Trattandosi di statuizione esterna all'accordo sull'applicazione della pena deve farsi luogo all'annullamento della sentenza solo in parte qua, rinviando sul punto al Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria e rinvia su punto al Tribunale di Roma Così deciso il 14/09/2021 Il Consigli re es