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Sentenza — n. 42137/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42137/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42137/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BERGAMOnel procedimento a carico di: DE STEFANI ROMINA nato a VITTORIO VENETO il 28/04/1978 avverso la sentenza del 06/12/2018 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; lette le conclusioni del PG

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42137/2021 — snpen · Corte di Cassazione: , tt, 1. Con sentenza, resa ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bergamo ha applicato a Romina De Stefanetila pena concordata fra le parti per il reato di cui all'art. 590 bis, commi 1 e 8 cod. pen., disponendo la sospensione della patente di guida per la durata di un anno.

Parole chiave

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procedimento contenzioso vizi procedurali mancata contestazione dei fatti impugnazione di decisioni amministrative procedure di ricorso impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza, resa ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bergamo ha applicato a Romina De Stefanetila pena concordata fra le parti per il reato di cui all'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BERGAMOnel procedimento a carico di: DE STEFANI ROMINA nato a VITTORIO VENETO il 28/04/1978 avverso la sentenza del 06/12/2018 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; lette le conclusioni del PG

MOTIVI DELLA DECISIONE

, tt, 1. Con sentenza, resa ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bergamo ha applicato a Romina De Stefanetila pena concordata fra le parti per il reato di cui all'art. 590 bis, commi 1 e 8 cod. pen., disponendo la sospensione della patente di guida per la durata di un anno.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, in luogo della revoca della medesima, come previsto dall'art. 222, commi 1 e 2 C.d.S., per il caso di sentenza di patteggiamento nelle ipotesi di cui agli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen.. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Invero, in forza della sentenza n. 88/2019 della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 222 C.d.S. nella parte in cui, al quarto periodo, non prevedeva che in caso di condanna -o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen.- per i reati di cu all'art.589 bis cod. pen. e 590 bis cod. pen., che il giudice potesse disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della medesima ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222, non ricorrendo le circostanze previste dai commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen., la sanzione della sospensione della patente applicata è divenuta legale. Non può dunque farsi luogo all'annullamento, neppure per difetto di motivazione sul punto, avendo il giudice chiarito che la misura della sospensione della patente di guida è giustificata dall'entità del fatto e dalla personalità dell'imputata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 14/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Mau