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Sentenza — n. 42135/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42135/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42135/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto e di misura cautelare personale nei confronti di Allia Francesco, Gitto Giuseppe, Isgro% Davide e Dugo Paolo, indagati del reato di furto pluriaggravato, perché in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, si impossessavano di un quantitativo di un terreno pari a circa 25 mc in area (sita in Novara di Sicilia) di proprietà di Munafò Carlo, sottraendolo allo stesso. Con le aggravanti della violenza sulle cose, dell'essere il fatto commesso da tre o più persone, dell'essere il fatto commesso su beni esposti a pubblica fede per destinazione (05/06/2020).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 42135/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza del Gip ricorre il pubblico ministero del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto deducendo violazione dell'art. 391, comma 4, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Non si comprende perché la querela sottoscritta da un soggetto debba essere considerata priva di valenza probatoria ed essere valutata alla stregua di una mera dichiarazione orale. Proprio la documentazione prodotta da uno degli indagati, in sede di arresto, induce a ritenere che l'attività di sottrazione di terra sia di natura furtiva. Come evidenziato dallo stesso Gip, detta documentazione attiene a particelle diverse da quella oggetto del furto e, per tale ragione, non si comprende perché i Carabinieri avrebbero dovuto interessarsi di individuare i relativi proprietari.

Parole chiave

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indagine per furto scippo furto aggravato prove acquisite illegalmente assicurazione contro il furto furto di lieve entità
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DIBARCELLONA POZZO DI GOTTO nel procedimento a carico di: ALLIA FRANCESCO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 17/08/1988 DUGO PAOLO nato a BASICO' il 30/10/1980 GITTO GIUSEPPE nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 22/12/1970 ISGRO' DAVIDE nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 24/06/1981 avverso l'ordinanza del 05/06/2020 del GIP TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Il Gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto e di misura cautelare personale nei confronti di Allia Francesco, Gitto Giuseppe, Isgro% Davide e Dugo Paolo, indagati del reato di furto pluriaggravato, perché in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, si impossessavano di un quantitativo di un terreno pari a circa 25 mc in area (sita in Novara di Sicilia) di proprietà di Munafò Carlo, sottraendolo allo stesso. Con le aggravanti della violenza sulle cose, dell'essere il fatto commesso da tre o più persone, dell'essere il fatto commesso su beni esposti a pubblica fede per destinazione (05/06/2020).

2. Il Gip ha ritenuto del tutto assente una verifica sulla proprietà, se pur in termini di verosimiglianza, da parte della polizia giudiziaria, affermando non essere sufficiente la dichiarazione meramente orale con cui Munafò Carmelo ha sostenuto di essere il proprietario del terreno e di non avere autorizzato alcun prelevamento di esso, anche alla luce della documentazione prodotta da Allia in sede di arresto. Tale omesso controllo, secondo il Giudice, ha viziato l'adozione della misura precautelare in quanto gli operanti avrebbero dovuto individuare documentalmente il proprietario del terreno della particella n. 324 al fine di accertarne il consenso.

3. Avverso l'ordinanza del Gip ricorre il pubblico ministero del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto deducendo violazione dell'art. 391, comma 4, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Non si comprende perché la querela sottoscritta da un soggetto debba essere considerata priva di valenza probatoria ed essere valutata alla stregua di una mera dichiarazione orale. Proprio la documentazione prodotta da uno degli indagati, in sede di arresto, induce a ritenere che l'attività di sottrazione di terra sia di natura furtiva. Come evidenziato dallo stesso Gip, detta documentazione attiene a particelle diverse da quella oggetto del furto e, per tale ragione, non si comprende perché i Carabinieri avrebbero dovuto interessarsi di individuare i relativi proprietari.

Anche a voler reputare che la documentazione de qua riguardasse la particella oggetto della sottrazione, il Giudice non tiene in considerazione il dato fondamentale che il progetto della ditta Beltipo Carmelo ha ad oggetto il ripristino di strade e miglioramento di superficie agraria: al momento dell'arrivo dei Carabinieri gli indagati non stavano compiendo alcuna ripulitura ma una vera e propria sottrazione.

4. Il Procuratore generale della Corte di cassazione ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata per essere stato l'arresto legittimamente eseguito.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di convalida dell'arresto (obbligatorio o facoltativo) in flagranza, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e dall'art. 390, comma 1, cod. proc. pen., deve limitarsi alla verifica della legittimità dell'operato della polizia giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza valutare l'idoneità o meno degli indizi a configurare i reati ipotizzati, né in termini di gravità indiziaria riservata alla successiva valutazione sull'applicabilità di una misura coercitiva, né in termini di apprezzamento della responsabilità dell'indagato riservato alla cognizione del giudice di merito (Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230;

Sez. 6, n. 21172 del 28/03/2007, Riaviz, Rv. 236672). Il controllo che il giudice compie ex post sui presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello status libertatis non può, pertanto, esorbitare da una verifica di ragionevolezza sull'operato della polizia giudiziaria, alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell'apprezzamento dei presupposti stessi, e solamente quando, in detta chiave di lettura, venga rilevato un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l'arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione (Sez. 4, n. 17435 del 06/04/2006, Alessandroni e altro, Rv. 233969).

3. A tali principi non si è attenuta l'ordinanza impugnata, giacché il Gip, anziché effettuare, come sarebbe stato necessario e sufficiente, la sola verifica sulla ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'adozione della misura pre-cautelare e alla luce delle circostanze di fatto evidenziate in ricorso - quali, in particolare, la presenza di un escavatore e di tre autocarri pesanti con cassone ribaltabile alle h. 4.00 del mattino, orario incompatibile con gli asseriti lavori di rispristino stradale; la predisposizione dello scavo e il posizionamento della terra su uno dei camion; il riempimento dello scavo con rifiuti speciali al fine di occultare l'attività sottrattiva - si è spinto ad una valutazione di merito, sviluppando considerazioni sul titolo di proprietà del fondo da cui è stato asportato il terreno, sulla documentazione prodotta dalla difesa degli indagati e sulla mancanza di adeguati accertamenti documentali al momento del fatto.

4. Si è in presenza, dunque, di una valutazione di merito, completamente estranea al giudizio di convalida, di talché, alla stregua delle esposte considerazioni, l'ordinanza di non convalida deve essere annullata, cosa che può aver luogo senza rinvio, stante l'inutilità di sollecitare al giudice a quo una pronuncia che - essendo possibile già riconoscere la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, in base alle argomentazioni sviluppate in ricorso - avrebbe valore meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici al riguardo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato eseguito legittimamente. Così deciso in data 8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan irtr'zia Piccia • 4