Italian Court annuls refusal to suspend license for drunk driving refusal but dismisses confiscation appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General successfully appealed the lower court's failure to suspend the driver's license, which the Supreme Court ordered to be annulled and remanded. Conversely, the appeal regarding the vehicle's confiscation was declared inadmissible because the prosecutor failed to prove the car belonged to the defendant. The court ruled that while the license suspension is mandatory, the confiscation requires specific factual verification that was not provided.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186 co. 7 cod. strada; Art. 445 co. 2 cod. proc. pen.; Art. 620 co. 1 lett. I cod. proc. pen.: In cases of refusal to undergo alcohol testing, the suspension of the driving license is mandatory, whereas confiscation of the vehicle is only applicable if ownership is proven, requiring specific factual verification by the prosecutor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: HOXHA SPARTAK nato il 05/05/1990 avverso la sentenza del 25/11/2019 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; ette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Lucia Odello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato quanto alla sospensione della patente di guida e l'annullamento senza rinvio quanto alla confisca, da disporsi.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona ricorre "per saltum" avverso la sentenza con cui il giudice monocratico del Tribunale di Ascoli Piceno in data 25/11/2019 ha condannato HOXHA SPARTAK, in quanto ricono- sciutolo colpevole "del reato di cui agli art. 186 co. 7 cod. strada. punito dall' art 186 co. 2 lett.
c) cod. strada e art 186 comma 2 bis„ perché, alla guida dell'auto- vettura BMW targata DK867ZB rifiutava di sottoporsi ad esame etilometrico, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale, fatto commesso in San Be- nedetto del Tronto in data 19.11.2017". L'imputato, esclusa la contestata aggra- vante, è stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500 di am- menda, senza alcuna sanzione amministrativa accessoria. Pertanto, il PG ricorrente ricorre limitatamente alla omessa irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patenta di guida e della confisca del veicolo, se appartenente allo stesso imputato e chiede pertanto, an- nullarsi la sentenza impugnata limitatamente a tali punti, con le statuizioni conse- guenti.
2. Nei termini di legge il PG ha rassegnato le proprie conclusioni scritte il P.G. presso questa Corte di legittimità chiedendo l'annullamento con rinvio del provve- dimento impugnato con riferimento alla sanzione della sospensione della patente di guida e l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca, da disporsi.
3. Il ricorso è fondato quanto alla mancata sospensione della patente mentre deve essere dichiarato inammissibile quanto alla confisca.
4. Ed invero, come correttamente rilevato dal ricorrente P.G. il tribunale, nel condannare l'imputato per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento me- diante etilometro, avrebbe dovuto disporre le sanzioni accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida. Convincimento confermato dalla costante giurisprudenza di codesta Corte che sul punto (Sez. 4, n. 37804 del 23/05/2018, Castiello, Rv. 273826) ribadisce come in tema di reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici di cui all'art. 186, co. 7, cod. strada, con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (ma, evidentemente, anche quando si procede con rito ordinario) deve disporsi la sospensione della patente di guida e la confisca del veicolo ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di sanzioni amministrative accessorie.Pertanto, il giudice del rinvio (da individuarsi nella Corte di Appello di Ancona ai sensi dell'art. 569 co. 4 cod. proc. pen.) dovrà pronunciarsi sul punto della sospensione della patente.
5. Quanto alla doglianza in punto di omessa confisca il ricorso del PG è inam- missibile. L' inammissibilità del motivo è collegata alla sua non autosufficienza derivante a sua volta dalla aspecificità del motivo dedotto, non avendo il ricorrente allegato, previa opportuna verifica, se l'autoveicolo di che trattasi fosse di proprietà dell'im- putato, accertamento in fatto indispensabile per la scelta della sanzione accessoria (cfr. ex multis la recente Sez. 4 n. 35616 del 21/9/2021 Aboulmaali Said, non mass.). Sul punto, è vero che questa Corte di legittimità ha già affermato in casi come quello in esame che deve essere annullata senza rinvio la sentenza con cui il giu- dice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato, potendo il giudice di legittimità applicare direttamente detta sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 620, co. 1, lett. I), cod. proc. pen. (cfr. sez. 4 n. 18121 del 18/3/2015, Rv. 263440), stante la superfluità di un nuovo giudizio, la sentenza di annullamento esaurendo il thema decidendum.
Ciò sul rilievo che l'adozione della sanzione omessa da parte della Corte di cassazione è del tutto compatibile con la sua cognizione di mera legitti- mità, non essendo necessario un giudizio di merito che involga accertamenti e valutazioni di circostanze controverse (cfr., in motivazione, Sez. 4 n. 18121 del 2015, cit.; conf., ex nnultis, Sez. 4 n. 18442 del 5/12/2013, dep. 2014, P.G. in proc. Scarchini, RV. 258624; n. 1786 del 17/01/2017, P.G. in proc. Assini, Rv. 269605; n. 37804 del 23/05/2018, Castiello, RV. 273826). Tuttavia, nella specie, dalla sentenza non risulta che il mezzo appartenga all'imputato, né ciò emerge dal capo d'imputazione.
E, soprattutto, il PG ricorrente non ha specificato da quali atti debba evincersi tale dato fattuale, ciò che, invero, dal ricorso sembra essere frutto di una congettura che il ricorrente avrebbe dovuto previamente verificare e non rimettere alla verifica del giudice di legittimità (cfr., sul punto anche Sez. 4, n. 15496/2016, n.m.).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione in merito alla sospensione della patente di guida e rinvia per il prosieguo alla Corte d'Appello di Ancona. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso