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Sentenza — n. 42069/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42069/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42069/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo cha dichiarava Porcelli Vincenzo colpevole del reato di tentato furto aggravato dall'aver commesso il fatto con violenza e su cose esposte per necessità alla pubblica fede e destinate ad un pubblico servizio.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 56 cod. pen; Sentenza — n. 42069/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore dell'imputato interpone ricorso avverso la prefata sentenza di appello mediante l'articolazione di un unico motivo con cui deduce violazione degli artt. 131-bis e 56 cod. pen., nonché vizio di motivazione. La decisione della Corte di appello è errata laddove, nel ritenere non applicabile al caso di specie l'art. 131-bis cod. pen., ha omesso di valutare la circostanza della contestazione del reato nella forma del tentativo.

Parole chiave

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altri reati infrazioni alle norme della circolazione reato di poca entità infrazione privilegiata reati contro le pubbliche comunicazioni tentativo nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
La decisione della Corte di appello è errata laddove, nel ritenere non applicabile al caso di specie l'art. 131-bis cod. pen., ha omesso di valutare la circostanza della contestazione del reato nella forma del tentativo.
art. 56 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PORCELLI VINCENZO nato a PALERMO il 16/10/1981 avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato ZAMMATARO SALVATORE ALBERTO del foro di PALERMO in difesa di PORCELLI VINCENZO che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo cha dichiarava Porcelli Vincenzo colpevole del reato di tentato furto aggravato dall'aver commesso il fatto con violenza e su cose esposte per necessità alla pubblica fede e destinate ad un pubblico servizio.

2. L'imputato era stato sorpreso in flagranza dalle Forze dell'ordine che, nel primo pomeriggio del 27/03/2014, mentre era intento a smontare con una chiave inglese le ruote di alcuni cassonetti di raccolta dei rifiuti allocati su una pubblica via di Palermo e di proprietà della società concessionaria di tale servizio, dopo averne già asportate tre, rinvenute nella sua autovettura.

3. Il difensore dell'imputato interpone ricorso avverso la prefata sentenza di appello mediante l'articolazione di un unico motivo con cui deduce violazione degli artt. 131-bis e 56 cod. pen., nonché vizio di motivazione. La decisione della Corte di appello è errata laddove, nel ritenere non applicabile al caso di specie l'art. 131-bis cod. pen., ha omesso di valutare la circostanza della contestazione del reato nella forma del tentativo.

4. Il ricorso è infondato.

5. Deve premettersi, come questa Corte Suprema ha avuto modo di affermare (Sez. 5 , n. 17348 del 09/01/2019, Giuliani Domenico, Rv. 276629), che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, essendo prevista dall'art. 131-bis cod. pen. con riferimento generico ai "reati", non ulteriormente qualificati, sanzionati con pena non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, si applica anche ai delitti tentati, quando la loro autonoma cornice edittale, determinata alla stregua del massimo previsto per il reato consumato ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 56 cod. pen., risulti ricompresa entro la soglia di legge.

6. Ciò detto, il tentato furto, nel caso di specie, è accompagnato dalla ricorrenza, in alcun modo contestata, di due aggravanti ad effetto speciale in considerazione delle quali il reato ascritto all'imputato è punito con una pena massima superiore a cinque anni. Correttamente, la sentenza impugnata ha, quindi, escluso l'applicazione della invocata causa di non punibilità.

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Patrtl, Pi