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Sentenza — n. 42067/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42067/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42067/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo nei confronti di Borgogna Vincenzo, per avere escluso l'aggravante e rideterminato la pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 7, cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, articolo 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 42067/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputato a mezzo del difensore articolando due motivi con cui deduce: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 131-bis e 133 cod. pen. e 125, 529 e 546, comma 1, lett. e), cod. pen. Attesa l'esclusione della contestata aggravante, la Corte di merito avrebbe dovuto applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esistendone i presupposti. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 132, 133 cod. pen. 27 Cost., 125, 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riguardo al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche e alla laconica motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale.

Parole chiave

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reati contro la sfera personale riservata uso del telefono cellulare alla guida imputazione di furto abuso di impianti di telecomunicazioni furto di lieve entità reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Attesa l'esclusione della contestata aggravante, la Corte di merito avrebbe dovuto applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esistendone i presupposti.
articolo 131-bis cod. pen
il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente, quindi, la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel comma 1 dell'articolo 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BORGOGNA VINCENZO nato a PALERMO il 22/10/1991 avverso la sentenza del 08/07/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio del ricorso. udito il difensore Nessun avvocato presente.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo nei confronti di Borgogna Vincenzo, per avere escluso l'aggravante e rideterminato la pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 7, cod. pen.

2. Il prevenuto, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si era impossessato di un telefono cellulare marca Nokia 2220 sl/de sottraendolo dalla buca condominiale delle lettere di via delle Pergole 97, approfittando del fatto che, pochi istanti prima, lo aveva ivi riposto la fidanzata di Cucciafdi Fabio, proprietario del telefono, in attesa che questi si recasse a recuperarlo (Palermo, 24/05/2012).

3. Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputato a mezzo del difensore articolando due motivi con cui deduce: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 131-bis e 133 cod. pen. e 125, 529 e 546, comma 1, lett. e), cod. pen. Attesa l'esclusione della contestata aggravante, la Corte di merito avrebbe dovuto applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esistendone i presupposti. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 132, 133 cod. pen. 27 Cost., 125, 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riguardo al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche e alla laconica motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale.

4. Il ricorso è infondato.

5. Quanto al primo motivo. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, come hanno insegnato le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen. Si richiede, in particolare, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta giacché la valutazione sulla particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato.

Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite Tushaj hanno ritenuto illuminante il riferimento testuale, contenuto nell'articolo 131-bis cod. pen., alle modalità della condotta, segno che la nuova normativa non .si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive della condotta stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. La necessità di compiere questa complessa valutazione alla luce dell'art.133, comma 1, cod. pen. involge, oltre alle caratteristiche dell'azione e alla gravità del danno o del pericolo, anche l'intensità del dolo e il grado della colpa, per cui essendo richiesta, nell'ottica delle Sezioni Unite, la ponderazione della colpevolezza in termini di esiguità e quindi la sua graduazione, è del tutto naturale che il giudice sia chiamato ad un apprezzamento di tutte le rilevanti contingenze che caratterizzano ciascuna vicenda concreta ed in specie di quelle afferenti alla condotta.

Anche con riguardo alla ponderazione dell'entità del danno o del pericolo occorre compiere una valutazione mirata sulla manifestazione del reato, sulle sue conseguenze, sicché l'esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza. il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente, quindi, la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel comma 1 dell'articolo 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi.

Nel caso in disamina, la Corte territoriale fatto buon governo degli anzidetti principi laddove ha valorizzato non solo il valore intrinseco del cellulare, ma anche la negativa personalità dell'imputato che, se pure richiamato dal proprietario, negò di fronte all'evidenza «con atteggiamento di sfrontata pericolosità».

6. Incensurabile appare altresì il diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche (di cui al secondo motivo di ricorso). Sul punto, la sentenza impugnata condivide, con motivazione del tutto congrua, la valutazione effettuata dal primo Giudice che le escludeva in ragione della presenza di un certificato del casellario connotato da una condanna per rapina e porto d'armi.

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso