Sentenza — n. 42061/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Lahmami Mohammed, imputato del reato di cui agli artt. 81, comma 1 e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in accoglimento di richiesta formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, ha ridotto la pena allo stesso inflitta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42061/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie, la doglianza del ricorrente appare non comprensibile e del tutto priva di rilievo: egli, infatti, non lamenta il mancato recepimento in sentenza del concordato raggiunto dalle parti, ma la omessa specificazione esplicita della esclusione alla recidiva. Dalla lettura della richiesta di concordato, allegata al ricorso, la pena per il capo A) è stata indicata dalla difesa senza l'aggravamento per la recidiva ed è stata così irrogata in concreto, previo accordo del pubblico ministero. Non è configurabile pertanto - con tutta evidenza - nessuna ragione di ricorso per cassazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAHMAMI MOHAMMED nato il 17/01/1989 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Lahmami Mohammed, imputato del reato di cui agli artt. 81, comma 1 e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in accoglimento di richiesta formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, ha ridotto la pena allo stesso inflitta.
2. Con unico motivo, il ricorrente deduce omessa motivazione in punto di esclusione della recidiva reiterata, non risultando tale esclusione né dal dispositivo, né dalla motivazione. Osserva, invero, come, nella proposta di concordato, l'imputato abbia rinunziato a tutti i motivi di appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ad eccezione dei motivi terzo e quarto, rispettivamente in relazione alla determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione interna e alla mancata esclusione della contestata recidiva. Era dunque fondamentale dare atto in sentenza che la Corte aveva accolto il motivo di gravame circa l'esclusione della contestata recidiva, in modo che tale elemento fosse reso noto ed annotato, ad esempio, nel certificato del casellario.
3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Si ricorda che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex multis, Sez.1, n.944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv.278170).
3. Nel caso di specie, la doglianza del ricorrente appare non comprensibile e del tutto priva di rilievo: egli, infatti, non lamenta il mancato recepimento in sentenza del concordato raggiunto dalle parti, ma la omessa specificazione esplicita della esclusione alla recidiva. Dalla lettura della richiesta di concordato, allegata al ricorso, la pena per il capo A) è stata indicata dalla difesa senza l'aggravamento per la recidiva ed è stata così irrogata in concreto, previo accordo del pubblico ministero. Non è configurabile pertanto - con tutta evidenza - nessuna ragione di ricorso per cassazione.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Consi