Sentenza — n. 41165/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 1.1.Limpugnazione è affidata alla generica denunzia di violazione di legge per mancanza ovvero per grave inadeguatezza della motivazione, motivazione che, invece, si rinviene alle pp. 2-4 dell'ordinanza, ove si legge che Ferraro si è prestato in più occasioni, sino a dicembre 2013, a fare da "ambasciatore" di messaggi gravemente minacciosi, anche di morte, da parte di Antonio Campisi nei confronti di Alberto Gioffrè, invitandolo anche a recarsi al cospetto di Campisi e "consigliandolo" di andare via dal territorio di Nicotera al fine di evitare gravi conseguenze; e ciò nella consapevolezza della effettiva pericolosità del mandante, il cui "calibro" criminale conosceva bene.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 611 cod. proc. pen; Sentenza — n. 41165/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale della S.C. nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 27 agosto 2021 ha domandato dichiararsi inammissibile il ricorso.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRARO GIUSEPPE FRANCESCO nato a VIBO VALENTIA il 25/02/1981 avverso la sentenza del 28/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Catanzaro il 23 novembre - 14 dicembre 2020 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di Giuseppe Francesco Ferraro, che era stato ristretto in regime di custodia cautelare in carcere dal 23 gennaio 2014 al 3 novembre 2014 e poi di arresti domiciliari dal 3 novembre 2014 al 9 settembre 2015 in relazione all'accusa di concorso in tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso, nei confronti di Nicola Gioffrè, accusa dalla quale era stato assolto, con la formula perché il fatto non costituisce reato, dal Tribunale di Vibo Valentia con sentenza del 9 settembre 2015, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro il 6 febbraio 2017 e divenuta irrevocabile il 22 giugno 2017. 2.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza, tramite difensore di fiducia, Giuseppe Francesco Ferraro, che denunzia violazione di legge (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), essendo, ad avviso del ricorrente, la motivazione reiettiva assolutamente carente, non avendo spiegato le ragioni della decisione, pur in mancanza si assume - di forme di imprudenza o trascuratezza da parte dell'agente tali da costituire causa ostativa al riconoscimento della riparazione.
Si sottolinea essere emerso che Ferraro, come si legge alla p. 3 del provvedimento impugnato, non aveva una chiara consapevolezza del piano delittuoso né la volontà di contribuire ad esso. Richiamati, dunque, precedenti di legittimità stimati pertinenti in tema di nesso di causalità tra condotta e privazione della libertà, di frequentazioni imprudenti e di elementi di sospetto nella materia della riparazione per ingiusta detenzione, si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale della S.C. nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 27 agosto 2021 ha domandato dichiararsi inammissibile il ricorso.
4. L'Avvocatura dello Stato il 24 settembre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso; con vittoria di spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 1.1.Limpugnazione è affidata alla generica denunzia di violazione di legge per mancanza ovvero per grave inadeguatezza della motivazione, motivazione che, invece, si rinviene alle pp. 2-4 dell'ordinanza, ove si legge che Ferraro si è prestato in più occasioni, sino a dicembre 2013, a fare da "ambasciatore" di messaggi gravemente minacciosi, anche di morte, da parte di Antonio Campisi nei confronti di Alberto Gioffrè, invitandolo anche a recarsi al cospetto di Campisi e "consigliandolo" di andare via dal territorio di Nicotera al fine di evitare gravi conseguenze; e ciò nella consapevolezza della effettiva pericolosità del mandante, il cui "calibro" criminale conosceva bene.
I giudici di merito danno atto che l'assoluzione è avvenuta "perché il fatto non costituisce reato", sotto il profilo della mancata prova della piena consapevolezza e volontà di Ferraro di partecipare al reato, essendo lo stesso in stato di soggezione nei confronti di Campisi, confermata in ogni caso la materialità del fatto, ciò che ha consentito di affermare l'esistenza di una condotta imprudente del ricorrente che ha concausato l'errore. Con tali argomentazioni, che risultano, adeguate, congrue e logiche, il ricorso, in realtà, omette un effettivo confronto. 1.2.
In ogni caso, la condotta di Giuseppe Francesco Ferraro è stata - non illogicamente - ricondotta dalla Corte di merito alla categoria, ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, della colpa extraprocessuale. Si tratta di categoria che, come noto, ricomprende non soltanto frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (tra le numerose, Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistoho, Rv. 260397) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610;
Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782) o connivenza (Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139; Sez. 4, n. 17/11/2011, dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725; Sez. 4, n. 2659 del 03/12/2008 dep. 2009, Vottari, Rv. 242538; Sez. 4, n. 42039 del 08/11/2006, Cambareri, Rv. 235397) ma anche la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218; in termini, Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237; v. anche, più recentemente, Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, cit.;
Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv. 258425). 2.Deve, in conseguenza, dichiararsi inammissibile, per aspecificità, il ricorso, con condanna del ricorrente, per legge, al pagamento delle spese processuali e della somma - che si stima conforme a diritto ed equa - di tremila euro in favore della Cassa delle ammende nonché al pagamento della somma di mille euro, congrua in relazione all'attività difensiva effettivamente svolta, in favore - dell'amministrazione resistente risultata vittoriosa. 3.Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché al pagamento della somma di euro mille in favore dell'amministrazione resistente. Così deciso il 27/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Daini-I