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Sentenza — n. 41161/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls traffic suspension sentence for failure to reduce statutory maximum by one-third due to plea bargain.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41161/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the duration of the driver's license suspension but upheld the conviction. The defendant argued the judge failed to apply the statutory reduction of one-third to the four-year maximum suspension mandated for negligent homicide when a plea bargain was used. The Court agreed, ruling that the judge must explicitly reduce the suspension period despite the autonomy between provisional and final administrative measures.

Regesto Legislator

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Art. 222, comma 2; comma 2-bis, cod. strada: In cases of negligent homicide, the accessory administrative sanction of license suspension is limited to four years and must be reduced by one-third when applied following a plea bargain procedure.

Parole chiave

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negligent homicide license suspension plea bargain reduction accessory administrative sanction statutory maximum Cassation annulment traffic code riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 222, comma 2, cod. strada
strada L'art. 222, comma 2, cod. strada vigente all'epoca dei fatti (14/2/2015) prevedeva, nel caso di omicidio colposo, che il giudice applicasse con la sentenza di condanna la snzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guidaknuattro anni.
Art. 222, comma 2-bis, cod. strada
II) Annullarsi l'impugnata sentenza per erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 222, commi 2 e 2-bis, cod.
Art. 444 e seguenti, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 4474 del 06/12/1999
Sez. 4, n. 4474 del 06/12/1999, dep.
Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SORIANO ANDREW JAMES MON nato a TORINO il 13/06/1991 avverso la sentenza del 05/11/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di IVREAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/se e le conclusioni del PG Motivi della decisione 1. Soriano Andrew James Mon, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea, indicata in epigrafe, di patteggiamento alla pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen.

Il giudice, nell'accogliere la richiesta proposta dalle parti /aveva applicato la pena di mesi sei di reclusione; aveva inoltre disposto la sanz(one amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto. La difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). I) Annullarsi l'impugnata sentenza per erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 218, comma 2, cod. strada; mancanza di motivazione. La difesa premette come il ricorrente, in seguito a provvedimento prefettizio del 6/3/2015, abbia scontato nell'anno 2015 un periodo di mesi 4 di sospensione cautelare della patente a seguito dei f /fatti di causa..

Il Prefetto, ai fini della determinazione della durata di tale periodo di sospensione, molto contenuta, aveva preso in considerazione "le circostanze e modalità del sinistro nonché la condotta di guida tenuta dal conducente / così come descritte nel rapporto dell'organo accertatore". Il Tribunale, con l'impugnata sentenza, ha invece disposto "la sospensione della patente di guida per la durata, ritenuta congrua, di mesi 8", pari al doppio della sospensione cautelare disposta dal Prefetto. Ciò senza fornire alcuna motivazione, seppur succinta, in ordine alle ragioni poste a fondamento della decisione di discostarsi notevolmente dal minimo edittale e dalla quantificazione operata dal Prefetto.

II) Annullarsi l'impugnata sentenza per erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 222, commi 2 e 2-bis, cod. strada L'art. 222, comma 2, cod. strada vigente all'epoca dei fatti (14/2/2015) prevedeva, nel caso di omicidio colposo, che il giudice applicasse con la sentenza di condanna la snzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guidaknuattro anni. Il comma 2-bis del medesimo articolo tuttora prevede che "La sanzire amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro diminuita di un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale".

Il giudice ha trascurato di applicare la disposizione citata, mancando di operare la suddetta riduzione.

2. Il P.G' con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio ì della sentenza impugnata limitataniente alla determinazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto: ai sensi dell'art. 222, comma 2, cod. strada, nel caso di omicidio colposo la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è fino a quattro anni. Ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni e' diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale. In base al disposto dei due commi citati, il giudice avrebbe dovuto diminuire fino ad un terzo la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. La sentenza deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Ivrea per nuovo giudizio limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida.

4. Il primo motivo di doglianza è invece infondato. Vi è assoluta autonomia tra i provvedimenti adottati dal Prefetto in via cautelativa e la decisione del giudice in ordine alla durata della sospensione della patente di guida (cfr. Sez. 4, n. 4474 del 06/12/1999, dep. 05/01/2000, Rv. 215439: "In tema di sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, le statuizioni adottate al riguardo dal Prefetto, in via provvisoria e cautelare, e dal giudice penale, in via definitiva, sono tra loro del tutto autonome, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre la detta sospensione sul presupposto che sia già stata imposta dal Prefetto ne' fissarne la durata scomputando quella imposta dal Prefetto; va tuttavia esclusa la cumulabilità dei periodi imposti, restando ferma la possibilità in fase esecutiva di computare in detrazione il periodo di sospensione stabilito dal Prefetto").

Quanto alla doglianza riguardante la lamentata omessa motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria, fissata in mesi 8, occorre rilevare come il giudice si sia espresso in termini di congruità. Ebbene, per consolidato orientamento di questa Corte il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una specifica motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifiche ragioni di meritevolezza in favore dell'imputato (ex multis Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014 Cc. (dep. 27/05/2014) Rv. 259211 - 01).

5. Da quanto precede consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Ivrea.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Ivrea. In Roma, così deciso il 13 o