Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41151/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain sentence as it lacks statutory grounds for cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41151/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because it was filed against a plea bargain sentence without meeting the specific statutory grounds for cassation review. The appellant challenged the sentencing decision, but the prosecution and defendant had already agreed to the exact penalty in the plea agreement. Since the appeal did not address the required issues such as legal qualification errors or lack of correlation between the plea and the sentence, the court rejected it and ordered the appellant to pay the associated costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, co. 51 della L. 23.6.2017 n. 103; Art. 616 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds including legal qualification errors, and appeals lacking these grounds are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal cassation grounds legal qualification error inadmissible appeal sentencing review abbandono del procedimento per truffa disdetta in periodo di prova ricorso straordinario per nullità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, co. 51 della L. 23.6.2017 n. 103
Rollo Giuseppe, ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo la mancanza di motivazione sull'art. 129 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
Rollo Giuseppe, ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo la mancanza di motivazione sull'art. 129 c.p.p.
art. 129 c.p
Rollo Giuseppe, ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo la mancanza di motivazione sull'art. 129 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROLLO GIUSEPPE nato a SAN CESARIO DI LECCE il 27/07/1995 avverso la sentenza del 09/10/2020 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIAMPI; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Rollo Giuseppe, ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo la mancanza di motivazione sull'art. 129 c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in un caso non previsto dalla legge.

3. Ed invero, a far tempo dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 23.6.2017 n. 103 successiva alla quale sono sia la richiesta di patteg- giamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassa- zione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'impu- tato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qua- lificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicu- rezza". E nel caso che ci occupa non ricorre alcuna di dette ipotesi, essendo peraltro la pena in concreto irrogata esattamente quella concordata tra le parti.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Ma ia Ciampi Patri/Picc