Cassation court annuls acquittal for theft where statutory maximum penalty exceeds five years under Art. 131-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General appealed the acquittal of Enea Boce for theft, arguing the special non-punishment clause was misapplied because the statutory maximum penalty far exceeded five years. The court agreed, noting that the edictal maximum penalty for the aggravated theft offense is indeed superior to the five-year limit specified in Article 131-bis of the Penal Code. Consequently, the cassation court annulled the lower court's decision and remanded the case to the Court of Appeal of L'Aquila for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 569, comma 4, cod. proc. pen.: When the edictal maximum penalty for a consummated aggravated offense exceeds five years, the special cause of non-punishment cannot be applied, requiring annulment of the acquittal.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: BOCE ENEA nato il 09/08/1995 avverso la sentenza del 24/02/2020 del TRIBUNALE di CHIETIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero - Sostituto Procuratore Generale dr.ssa OLGA MIGNOLO
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 Tribunale di Chieti il 24 febbraio 2020, all'esito del dibattimento, ha assolto Boce Enea per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. dal reato di furto consumato pluriaggravato, fatto contestato come commesso il 24 febbraio 2018.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di l'Aquila, affidandosi ad un solo motivo, con cui denunzia violazione di legge, per avere il decidente applicato la speciale causa di non punibilità in presenza di reato consumato pluriaggravato i cui limiti di pena sono di gran lunga al di sopra del limite massimo di cinque anni di reclusione di cui all'art. 131-bis cod. pen.; chiede dunque l'annullamento della sentenza.
3. Il P.G. della S.C. nelle conclusioni scritte in data 11 ottobre 2021 ha chiesto, in accoglimento del ricorso, annullarsi la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Chieti per nuovo giudizio. 4.11 Difensore (memoria del 12 ottobre 2021) ha chiesto rigettarsi il ricorso. 5.11 ricorso è fondato e va accolto, poiché la pena edittale massima irrogabile è superiore ai cinque anni di reclusione di cui all'art. 131-bis cod. pen. Consegue, di necessità, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila (art. 569, comma 4, cod. proc. pen.).
6. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. •
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di L'Aquila. Così deciso il 27/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO DVCARCELLERIA niLenc Pat