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Sentenza — n. 41124/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41124/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41124/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino in data 2 dicembre 2016, appellata dall'imputato, che aveva ritenuto Rotella Vincenzo responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza. Avverso la sentenza della corte territoriale, ha proposto ricorso per cassazione il Rotella, lamentando con un unico motivo l'immotivato diniego della declaratoria di non punibilità ex art. 131 bis c.p.

Regesto Legislator

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art. 131 bis c.p; Sentenza — n. 41124/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della corte territoriale, ha proposto ricorso per cassazione il Rotella, lamentando con un unico motivo l'immotivato diniego della declaratoria di non punibilità ex art. 131 bis c.p.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol idoneità alla guida reato grave di stupefacenti grave eccesso di velocità infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis c.p
Avverso la sentenza della corte territoriale, ha proposto ricorso per cassazione il Rotella, lamentando con un unico motivo l'immotivato diniego della declaratoria di non punibilità ex art. 131 bis c.p.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROTELLA VINCENZO nato a CATANZARO il 30/09/1968 avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIAMPI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino in data 2 dicembre 2016, appellata dall'imputato, che aveva ritenuto Rotella Vincenzo responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, ha proposto ricorso per cassazione il Rotella, lamentando con un unico motivo l'immotivato diniego della declaratoria di non punibilità ex art. 131 bis c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero- contrariamente all'assunto del ricorrente- la sentenza impugnata ha congruamente e logicamente motivato in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., richiamando sul punto le considerazioni e valutazioni effettuate dal giudice di primo grado ed n particolare rimarcando come dovesse escludersi la estrema tenuità dell'offesa, avendo il Rotella circolato in pieno centro abitato, ad un orario in cui le strade erano certamente frequentate da pedoni ed altri veicoli.

1. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6.05.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Ma DEPOSiTATO NCAZELLERR