Sentenza — n. 41123/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova in data 10 maggio 2018, appellata dall'imputato, che aveva ritenuto Archesso Manuel Loris responsabile del reato di guida in stato di ebrezza. Avverso la sentenza della corte territoriale, ha proposto ricorso per cassazione l'Archesso, deducendo l'intervenuta prescrizione del reato e la manifesta carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 41123/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della corte territoriale, ha proposto ricorso per cassazione l'Archesso, deducendo l'intervenuta prescrizione del reato e la manifesta carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARCHESSO MANUEL LORIS nato a PIOVE DI SACCO il 14/10/1985 avverso la sentenza del 07/03/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIAMPI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova in data 10 maggio 2018, appellata dall'imputato, che aveva ritenuto Archesso Manuel Loris responsabile del reato di guida in stato di ebrezza.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, ha proposto ricorso per cassazione l'Archesso, deducendo l'intervenuta prescrizione del reato e la manifesta carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Va preliminarmente dichiarata l'intervenuta prescrizione del reato. Il fatto risale infatti al 26 gennaio 2014 ed avuto anche riguardo alle cause di sospensione (rinvii dal 3 marzo al 21 settembre 2017 per astensione del difensore dalle udienze, nonché dall' 11 gennaio al 29 marzo 2018 per impedimento del difensore), il termine massimo quinquennale (trattandosi di reato contravvenzionale) risulta comunque interamente decorso.
4. Il ricorso non presenta profili di inammissibilità, né, alla luce di quanto esposto nelle pronunzie di merito, vi è la situazione di evidenza della prova che consentirebbe di adottare pronunzia liberatoria nel merito.
5. La sentenza deve essere conseguentemente annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso il 6.05.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco M Cia P Paria Piccia D