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Sentenza — n. 40556/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40556/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40556/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAMARRA SOTOMAYOR EDGAR DAVID nato il 29/09/1971 avverso la sentenza del 07/09/2020 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 40556/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso non merita accoglimento laddove, sulla base dell'accordo raggiunto tra le parti alla udienza del 7 Settembre 2020, una volta che il Pubblico Ministero aveva manifestato il proprio dissenso sulla pena originariamente prospettata dal GAMARRA, il ricorrente non ha più subordinato la propria richiesta di applicazione della pena al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale, né ha espressamente sollecitato l'autorità giudiziaria a provvede ufficiosamente in rela- zione al suo riconoscimento, sebbene il beneficio non fosse compreso nel patto.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente sospensione di pena pene condizionali abbandono del procedimento per infrazione stradale divieto di condurre riduzione della pena
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAMARRA SOTOMAYOR EDGAR DAVID nato il 29/09/1971 avverso la sentenza del 07/09/2020 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.GAMARRA SOTOMAYOR Edgare David ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, su richiesta del ricorrente e con il consenso del pubblico ministero ha ad esso applicato, in relazione a episodio di guida senza patente con recidiva nel biennio, la pena di mesi quattro di arresto ed euro 3.500 di ammenda Il ricorrente si duole del mancato recepinnento da parte del giudice della richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena, che non aveva mai fatto oggetto di dissenso da parte dell'ufficio del PM, il quale invece aveva fatto osser- vazioni, negando il consenso, in ordine alla misura della pena originariamente ri- chiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso non merita accoglimento laddove, sulla base dell'accordo raggiunto tra le parti alla udienza del 7 Settembre 2020, una volta che il Pubblico Ministero aveva manifestato il proprio dissenso sulla pena originariamente prospettata dal GAMARRA, il ricorrente non ha più subordinato la propria richiesta di applicazione della pena al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale, né ha espressamente sollecitato l'autorità giudiziaria a provvede ufficiosamente in rela- zione al suo riconoscimento, sebbene il beneficio non fosse compreso nel patto.

2. Ritiene pertanto il giudice di legittimità che il GAMARRA non si possa dolere del fatto che il giudice non abbia provveduto in ordine al suddetto beneficio avendo del tutto omesso la parte interessata di prospettare la questione dinanzi al giudice che procedeva. In tema di patteggiamento invero anche se l'imputato non ha subordinato l'efficacia della richiesta di definizione del giudizio con rito speciale alla sospensione condizionale della pena, il giudice deve comunque pronunciarsi sulla concedibilità, talora tale questione sia stata devoluta dalle parti in maniera esplicita e specifica (sez.3, 7.4.2015, Macrì, Rv. 264426; sez.2, 15.4.2016, Dubets, Rv.266694; sez.2, n.42973, del 13.6.2019, PG/Dennian Alexandru Val, Rv.277610). Manca nella specie una esplicita e specifica deduzione.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 7 Ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO CMCELLERIA Ugo Bellini .i O NO