Sentenza — n. 40554/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IApende presso la stessa sezione IV penale analogo ricorso contro lo stesso provvedimento presentato dalla coindagata PILLA fissato per il 02/03/2022; 2)Ia difesa ritiene opportuno attendere il motivo della decisione delle Sezioni Unite n. 34497 del 24/06/2012 riguardante la materia del sequestro preventivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 102 c.p, art. 3 legge n. 199/2016, art. 603- bis cod. pen, art. 321 cod. proc. pen, art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen, art. 240-bis cod. pen; Sentenza — n. 40554/2021 — snpen · Corte di Cassazione: II) Violazione di legge e mancanza di motivazione, con riferimento all'affermata necessità che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca sia revocabile solo ove venga a mancare il fumus commissi delicti. Occorre invece distinguere l'ipotesi di confisca obbligatoria disciplinata dall'art. 240, secondo comma, cod. pen. da quella prevista da norme speciali, come l'art. 603-bis2 cod. pen. Per quest'ultima la confiscabilità del bene dipende pur sempre dall'accertamento dell'esistenza di un'attività vietata o intrinsecamente pericolosa. Nel caso, pertanto, è erronea la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha ritenuto la pericolosità del bene presunta dalla legge.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STAGNO D'ALCONTRES GUGLIELMO nato a MESSINA il 20/06/1988 avverso l'ordinanza del 29/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; sentite le conclusioni del PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore E' presente l'avvocato FERABECOLI GABRIELE del foro di ROMA in difesa di STAGNO D'ALCONTRES GUGLIELMO in sostituzione dell'avvocato NARDO VINICIO S. del foro di MILANO, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza. L'avvocato FERABECOLI GABRIELE presenta istanza di rinvio del procedimento fondata sulle seguenti motivazioni:
1) pende presso la stessa sezione IV penale analogo ricorso contro lo stesso provvedimento presentato dalla coindagata PILLA fissato per il 02/03/2022; 2)Ia difesa ritiene opportuno attendere il motivo della decisione delle Sezioni Unite n. 34497 del 24/06/2012 riguardante la materia del sequestro preventivo;
3) si deposita dispositivo del Tribunale del riesame di Milano avverso la società agricola Cascina Pirola da cui si evince il dissequestro a seguito di annullamento del sequestro preventivo del 31 luglio 2021. Deposita documentazione. Il Procuratore Generale FODARONI MARIA GIUSEPPINA rigetta la richiesta. Il collegio si ritira per deliberare sull'istanza preliminare. Il collegio, valutate le ragioni della richiesta di rinvio, non le ritiene fondate tali da giustificare, anche per questioni attinenti all'economia e speditezza processuale, il rinvio all'udienza del 02/03/2022.
A questo punto si prosegue e si dà la parola al relatore. Il Procuratore Generale FODARONI chiede il rigetto del ricorso. L'avvocato FERABECOLI GABRIELE si riporta ai motivi del ricorso nonché ai motivi nuovi depositati in cancelleria insistendo per l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 29.3.2021, il Tribunale del riesame di Milano, in accoglimento dell'appello proposto dal PM, ha annullato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Milano che aveva revocato il sequestro preventivo del "complesso aziendale facente capo alla Società Agricola Cascina Pirola Sri" con sede a Milano e disposto, a norma dell'art. 3 legge n. 199/2016, la misura del controllo giudiziario sulla predetta azienda.
Il Tribunale ha, quindi, ripristinato il sequestro preventivo del citato complesso aziendale, in relazione al reato di cui all'art. 603- bis cod. pen., concernente - a carico dei gestori della società - ipotesi di assunzione e utilizzazione di manodopera, in numero di almeno 100, in condizioni di sfruttamento, con approfittamento del loro stato di bisogno (fatti commessi dal maggio 2020).
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato Guglielmo Stagno D'Alcontres, lamentando quanto segue. I) Violazione di legge, in quanto l'ordinanza impugnata ha ritenuto che la misura del controllo giudiziario sia incompatibile con il sequestro preventivo ai fini di confisca, ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Secondo il Tribunale, il controllo giudiziario sarebbe misura che la legge n. 199/2016 ha introdotto soltanto in funzione "impeditiva", in alternativa al sequestro preventivo di cui al comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., mentre sarebbe inapplicabile alle ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 603-bis2 cod. pen.
Si tratta di una interpretazione erronea, che finisce per privare completamente di contenuto e di qualsiasi ambito applicativo la misura del controllo giudiziario ex art. 3 legge n. 199 cit., non essendo rilevante, a tali fini, la nozione di beni aziendali appartenenti a persona estranea al reato. Deduce l'erroneità del riferimento all'art. 12-sexies, comma 4-bis, del d.l. n. 306/1992, che è stato abrogato dal d.lgs. n. 21/2018 Rileva come l'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. preveda l'applicazione delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 159/2011 in tutti i casi di sequestro preventivo avente per oggetto beni aziendali, senza distinguere fra ipotesi di sequestro preventivo "impeditivo" di cui al comma 1 o di sequestro funzionale alla confisca di cui al comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen., consentendo così di non circoscrivere l'applicazione dell'istituto del Controllo giudiziario ai soli casi di sequestro preventivo "i mped itivo".
II) Violazione di legge e mancanza di motivazione, con riferimento all'affermata necessità che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca sia revocabile solo ove venga a mancare il fumus commissi delicti. Occorre invece distinguere l'ipotesi di confisca obbligatoria disciplinata dall'art. 240, secondo comma, cod. pen. da quella prevista da norme speciali, come l'art. 603-bis2 cod. pen. Per quest'ultima la confiscabilità del bene dipende pur sempre dall'accertamento dell'esistenza di un'attività vietata o intrinsecamente pericolosa. Nel caso, pertanto, è erronea la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha ritenuto la pericolosità del bene presunta dalla legge.
Difetta, inoltre, la motivazione in punto di idoneità della misura del Controllo giudiziario a salvaguardare le ragioni di tutela sottese al sequestro preventivo funzionale alla confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. E' noto che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudicé (cfr. ex multis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 26965601).
3. Nel caso di specie, nell'ordinanza impugnata non è dato riscontrare alcuna specifica violazione di legge, né è possibile affermare che il percorso argomentativo del Tribunale sia del tutto mancante o apparente. Di contro, l'ordinanza cautelare ha preso in considerazione le censure prospettate dal ricorrente e le ha motivatamente disattese.
4. Quanto al primo motivo, è corretta l'incompatibilità rilevata dal tribunale fra misura di controllo giudiziario e sequestro funzionale alla confisca. In effetti, la norma di riferimento (art. 3 della legge n. 199/2016) consente, come misura alternativa al sequestro preventivo "impeditivo" di cui al comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., di disporre la misura del "controllo giudiziario", dati determinati presupposti (qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale).Nel caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca (art. 321, comma 2, cod. proc. pen.), invece, l'articolo citato, al comma 4, si limita a richiamare la norma, ormai abrogata, di cui al comma 4-bis dell'art. 12-sexies (sulla confisca).
Peraltro, l'apparente vuoto normativo è colmato sia dall'art. 240-bis cod. pen., nell'ambito del quale sono confluiti i casi di c.d. confisca "allargata", sia dal vigente art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., disposizione che, in tutti i casi di sequestro di beni aziendali, prevede la necessità di nominare un amministratore giudiziario, quindi anche nei casi di sequestro preventivo funzionale alla confisca. Ma ciò non significa che la misura del Controllo giudiziario sia alternativa al sequestro preventivo funzionale alla confisca, è vero piuttosto il contrario: si tratta di due misure diverse, fra loro incompatibili.
Nel caso di sequestro finalizzato alla confisca, si nomina un amministratore giudiziario se si tratta di beni aziendali, ma la misura ablativa rimane in piedi. Nel caso di sequestro preventivo "impeditivo", la misura cautelare reale può essere sostituita da quella del Controllo Giudiziario, disciplinata secondo le regole previste dai primi tre commi dell'art. 3 della legge n. 199/2016. Non è poi vero che in tutti i casi di configurabilità del delitto di cui all'art. 603-bis cod. pen. si debba necessariamente procedere, all'esito del giudizio, alla confisca dell'azienda nell'ambito della quale hanno lavorato i dipendenti sfruttati.
Occorre pur sempre la sussistenza di un nesso di specifica, non occasionale e non mediata strumentalità tra il bene e la condotta criminosa, da valutare anche verificando la rispondenza della misura cautelare adottata ai principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla finalità della stessa (Sez. 6, n. 17763 del 13/12/2018 - dep. 2019, Rv. 275886 - 01). Viene pertanto a cadere l'argomento sollevato dal ricorrente - a sostegno della tesi dell'applicabilità del controllo giudiziario anche in caso di sequestro finalizzato alla confisca - secondo cui una diversa interpretazione renderebbe di fatto inapplicabile la misura del controllo giudiziario nei casi di reati di sfruttamento del lavoro, in cui l'azienda sarebbe sempre, per definizione, sottoposta a confisca: non è così, dovendosi distinguere caso per caso, onde valutare in concreto la sussistenza o meno del citato nesso di strumentalità, trattandosi, ad esempio, di stabilire se l'azienda interessata sia stata costituita al fine precipuo di commettere il reato ex art. 603-bis cod. pen, ovvero se lo sfruttamento abbia interessato solo una parte dei lavoratori utilizzati dall'azienda per migliorarne la produttività (cfr.
Sez. 4, n. 13876 del 28/1/2020, non mass., in cui è stata ritenuta adeguata la motivazione del giudice di merito che aveva escluso il nesso di strumentalità fra l'azienda ed il delitto di cui all'art. 603-bis cod. pen.).5. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non devoluto al tribunale in sede di appello cautelare. Infatti, dal provvedimento impugnato si evince che la questione della confiscabilità dell'azienda non era stata messa in discussione dal GIP nel provvedimento di revoca oggetto di impugnazione. Il GIP, in altri termini, non aveva rivalutato la suscettibilità dei beni aziendali alla confisca obbligatoria (affermata nel provvedimento genetico) al fine di revocare il sequestro, confermando piuttosto la confiscabilità dei detti beni e disponendo la sostituzione del sequestro con la misura del controllo giudiziario.
Ne consegue che in questa sede non è possibile affrontare il problema sollevato dal ricorrente, ostandovi i limiti devolutivi della presente impugnazione, che attengono esclusivamente alla possibilità di sostituire la misura del sequestro preventivo funzionale alla confisca con quella del Controllo giudiziario.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così