Sentenza — n. 40547/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAIK LUCKY nato il 21/06/1986 avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione E' presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato STIVANELLO NAZARENO del foro di PADOVA in difesa di:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40547/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio limitatamente al capo c) perché il reato è estinto per prescrizione essendo il termine di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. maturato il 20 gennaio 2020, con rideterminazione della pena, ai sensi dell'art. 620 lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAIK LUCKY nato il 21/06/1986 avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione E' presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato STIVANELLO NAZARENO del foro di PADOVA in difesa di:
MAIK LUCKY l'avv TULINO LOREDANA foro VIBO VALENTIA la quale si riporta. FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso, proposto a mezzo del suo difensore egl affidato ad un unico motivo, Maik Lucky impugna la sentenza della Corte di Appello di Venezia che conferma la sentenza di primo grado con cui egli è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 477, 482 cod. pen. e 116, comma 15^,C.d.S., per avere contraffatto la patente di guida e per avere guidato senza essere munito di titolo abilitativo, dopo essere stato condannato per il medesimo reato di guida senza patente con decreto penale di condanna del G.I.P. del Tribunale di Padova in data 4 luglio 2012.
2. Con la doglianza lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per non avere il giudice di second~ dichiarato estinta la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 15 C.d.S., pur essendo il termine di prescrizione del reato, commesso in data 8 febbraio 2014, maturato prima della pronuncia della sentenza impugnata e segnatamente in data 20 gennaio 2020.
3. Con memoria del 2 settembre 2021 il ricorrente ha altresì richiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, che riporta erroneamente il nominativo di Rhimi Marouene anziché quello di Maik Luchy, benché il provvedimento sia stato pronunciato nel procedimento penale n. 1423/2014 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova a carico dell'attuale ricorrente.
4. Ora, questa Corte ha chiarito che "In caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze o la pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce. (Fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha dichiarato d'ufficio la prescrizione del reato laddove la difesa aveva impugnato il punto della decisione relativo all'omessa valutazione del motivo d'appello sul beneficio della non menzione)" (Sez. 3, n. 40452 del 05/06/2018, F., Rv. 275253).
5. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio limitatamente al capo c) perché il reato è estinto per prescrizione essendo il termine di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. maturato il 20 gennaio 2020, con rideterminazione della pena, ai sensi dell'art. 620 lett.
l) cod. proc. pen., in mesi 4 e giorni 15 di reclusione.
6. Va disposta altresì la richiesta correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata nel senso che laddove è scritto "Rhimi Marouene" deve leggersi ed intendersi "Maik Lucky".
P.Q.M.
Previa correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, nel senso che laddove è scritto "Rhimi Marouene" deve leggersi e intendersi "Maik Lucky", annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo c) perché il reato è estinto per prescrizione e ridetermina la pena in mesi 4 e giorni 15 di reclusione. Così deriso il 15/09/2021 Il Consi liere est. Maura Niardin DEPO