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Sentenza — n. 40035/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40035/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40035/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROMEO ANTONIO nato a LOCRI il 24/03/1985 avverso l'ordinanza del 30/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto OLGA MIGNOLO, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. In data 26 ottobre 2021 è pervenuta rinuncia all'impugnazione da parte del difensore Avv. Leone Fonte del foro di Locri. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Roma ha confermato quella con la quale il giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva applicato, nei confronti di ROMEO Antonio, la misura della custodia cautelare in carcere per partecipazione in associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e per due reati fine (capi 1, 6 e 9 della incolpazione provvisoria).

Regesto Legislator

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art. 616 c.p, art. 606 c.p, art. 591 c.p; Sentenza — n. 40035/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con atto pervenuto il 26 ottobre 2021, il difensore del ricorrente, giusta procura speciale allegata, ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione, non avendo più interesse alla stessa, per essere stato il ROMEO ammesso al regime custodiale domiciliare ed essendo già stata fissata udienza per lo svolgimento del processo con le forme del rito abbreviato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.

Parole chiave

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traffico grave di stupefacenti procedura di identificazione detenuto azione penale sentenza penale atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 500,00: infatti, l'art. 616 c.p.p.
art. 606 c.p
non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 c.p.p., comma 3, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art.
art. 591 c.p
606 c.p.p., comma 3, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 c.p.p., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROMEO ANTONIO nato a LOCRI il 24/03/1985 avverso l'ordinanza del 30/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto OLGA MIGNOLO, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. In data 26 ottobre 2021 è pervenuta rinuncia all'impugnazione da parte del difensore Avv. Leone Fonte del foro di Locri. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Roma ha confermato quella con la quale il giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva applicato, nei confronti di ROMEO Antonio, la misura della custodia cautelare in carcere per partecipazione in associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e per due reati fine (capi 1, 6 e 9 della incolpazione provvisoria).

2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso la difesa dell'indagato, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla compiuta identificazione dell'indagato nel soggetto indicato come "Gatto".

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Olga MIGNOLO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Con atto pervenuto il 26 ottobre 2021, il difensore del ricorrente, giusta procura speciale allegata, ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione, non avendo più interesse alla stessa, per essere stato il ROMEO ammesso al regime custodiale domiciliare ed essendo già stata fissata udienza per lo svolgimento del processo con le forme del rito abbreviato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.

d) cod. proc. pen. La rinuncia, infatti, deve ritenersi rituale, promanando da difensore munito di apposita procura speciale.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 500,00: infatti, l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 c.p.p., comma 3, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 c.p.p., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione. Nella specie, la causa sopravvenuta ha riguardato il regime custodiale, ma non anche la sussistenza del quadro gravemente indiziario in ordine ai reati contestati. Pertanto, si reputa equa la quantificazione della somma nella misura sopra indicata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 (cinquecento) in favore della Cassa delle ammende. Deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il