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Sentenza — n. 40023/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40023/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40023/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 4.12.2020, il GIP del Tribunale di Chieti ha applicato a Rocco Baldassarre la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di guida senza patente reiterata nel biennio, sostituendo la pena di 40 giorni di arresto ed euro 2.000 di ammenda in 48 giorni di lavori di pubblica utilità e ordinando la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, confisca sospesa fino all'esito dei lavori di pubblica utilità 2. Avverso tale sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello dell'Aquila, lamentando violazione di legge con riguardo alla disposta sostituzione della pena principale con i lavori di pubblica utilità, beneficio non previsto per il reato in disamina, così come la sospensione della confisca del veicolo.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40023/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di guida senza patente reiterata nel biennio, sostituendo la pena di 40 giorni di arresto ed euro 2.000 di ammenda in 48 giorni di lavori di pubblica utilità e ordinando la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, confisca sospesa fino all'esito dei lavori di pubblica utilità 2. Avverso tale sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello dell'Aquila, lamentando violazione di legge con riguardo alla disposta sostituzione della pena principale con i lavori di pubblica utilità, beneficio non previsto per il reato in disamina, così come la sospensione della confisca del veicolo.

Parole chiave

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revoca della licenza condurre abbandono del procedimento per infrazione stradale reato di pirateria della strada guida senza autorizzazione pena detentiva sostitutiva infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 4.12.2020, il GIP del Tribunale di Chieti ha applicato a Rocco Baldassarre la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: BALDASSARRE ROCCO nato a CHIETI il 03/06/1980 avverso la sentenza del 04/12/2020 del GIP TRIBUNALE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 4.12.2020, il GIP del Tribunale di Chieti ha applicato a Rocco Baldassarre la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di guida senza patente reiterata nel biennio, sostituendo la pena di 40 giorni di arresto ed euro 2.000 di ammenda in 48 giorni di lavori di pubblica utilità e ordinando la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, confisca sospesa fino all'esito dei lavori di pubblica utilità 2. Avverso tale sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello dell'Aquila, lamentando violazione di legge con riguardo alla disposta sostituzione della pena principale con i lavori di pubblica utilità, beneficio non previsto per il reato in disamina, così come la sospensione della confisca del veicolo.

3. Il procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è fondato. Il reato per cui si procede non prevede la possibilità di sostituire la pena principale con il lavoro di pubblica utilità, beneficio previsto, a determinate condizioni, solo per altre ipotesi criminose previste dal codice della strada (vedi artt. 186 e 187) ma non da quella di cui all'art. 116 cod. strada, caratterizzata dalla recidiva nel biennio. Ne discende che deve ritenersi illegale, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., la sostituzione della pena concordata con quella del lavoro di pubblica utilità disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge (cfr. Sez. 3, n. 2277 del 03/1212020 - dep. 2021, Rv. 280894 - 01).

5. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, trattandosi di patteggiamento illegittimo, e la trasmissione degli atti all'Ufficio GIP del Tribunale di Chieti per il prosieguo del procedimento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Chieti per l'ulteriore corso. Così deciso il 29 settembre 2021 Il Consigli estensore Il Presidente Alessno Ranaldi Doyvatella Ferra i DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi,