Sentenza — n. 40022/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è manifestamente infondato, atteso che la motivazione del provvedimento impugnato, in cui si è escluso possa ravvisarsi, nel caso di specie, un'anticipazione del giudizio, è esaustiva, logica e coerente. I giudici a quo hanno sottolinéto, in primo luogo, che il prospetto contenente il calcolo della prescrizione non è riconducibile con certezza al magistrato ricusato, non recando la sua sottoscrizione, ed, in secondo luogo, che il calcolo del termine di prescrizione con riferimento all'ipotesi contestata (con l'aggravante della recidiva specifica), in presenza di una sentenza di assoluzione impugnata dalla pubblica accusa, integra il modus procedendi ordinario e corretto per assicurare la programmazione del processo e non contiene alcuna valutazione di merito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 40022/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato, in applicazione dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo quantificazione in euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AVERSA DE FAZIO ANTONIO nato a MELISSA il 28/02/1962 avverso l'ordinanza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.Aversa De Fazio Antonio, a mezzo del proprio difensore, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte di appello di Venezia, che ha respinto l'istanza di ricusazione, deducendo, come unico motivo, la illogicità, contraddittorietà ed apoditticità della motivazione, con cui si è affermata la strumentalità del calcolo dei termini di prescrizione, da parte di uno dei giudici del collegio, esclusivamente all'ordinata conduzione del processo senza, tuttavia, spiegare le ragioni della omessa valutazione di tutte le ipotesi possibili (esclusione della recidiva o recidiva semplice invece che sola ipotesi contestata di recidiva specifica, esclusa dal g.u.p.). 2.La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato, atteso che la motivazione del provvedimento impugnato, in cui si è escluso possa ravvisarsi, nel caso di specie, un'anticipazione del giudizio, è esaustiva, logica e coerente. I giudici a quo hanno sottolinéto, in primo luogo, che il prospetto contenente il calcolo della prescrizione non è riconducibile con certezza al magistrato ricusato, non recando la sua sottoscrizione, ed, in secondo luogo, che il calcolo del termine di prescrizione con riferimento all'ipotesi contestata (con l'aggravante della recidiva specifica), in presenza di una sentenza di assoluzione impugnata dalla pubblica accusa, integra il modus procedendi ordinario e corretto per assicurare la programmazione del processo e non contiene alcuna valutazione di merito.
Non intaccano affatto la ragionevolezza ed esaustività del ragionamento le argomentazioni dell'istante, il quale, da un lato, riconduce lo schema al magistrato ricusato, in considerazione dell'intestazione del modello prestampato, riferita genericamente al "Giudice/Presidente del collegio", e dell'assegnazione del procedimento proprio alla dott.ssa Vacca, senza, tuttavia, considerare la possibilità della collaborazione di altri ausiliari nel relativo adempimento e senza spiegare, in alcun modo, le ragioni della mancata sottoscrizione, e, dall'altro, ritiene implicito il giudizio di colpevolezza (con recidiva specifica) nello svolgimento di un adempimento di routine, senza considerare quali siano le regole seguite nella prassi e la possibile non condivisibilità o erroneità delle stesse.
3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato, in applicazione dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo quantificazione in euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesca Picardi DEPOITATO lI CA_NCIP grz'A i." 8 NTI Ì2D