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Sentenza — n. 40013/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls trial court decision for theft attempt, ruling 'dexterity' aggravating circumstance applies to purse snatching.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40013/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower court's decision to dismiss prosecution for attempted theft, ruling that the 'dexterity' aggravating circumstance was incorrectly excluded. The trial judge dismissed the charge due to lack of prosecutable complaint, but the Supreme Court held that the defendant's quick and agile hand movement into an open purse constituted the required dexterity. Consequently, the court ordered the case to be remitted to the Court of Appeal for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.; The aggravating circumstance of dexterity in theft exists when the agent employs conduct characterized by particular skill or agility to evade the victim's surveillance, regardless of the victim's momentary distraction or failure to close a bag.

Parole chiave

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theft attempt dexterity aggravating circumstance purse snatching prosecutable complaint remittal to appellate court furto aggravato truffa aggravata restrizioni accessorie

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.
1.11 Tribunale di Padova, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.
Art. 569, ultimo comma, cod.proc.pen.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata e, vertendosi in una ipotesi di ricorso per saltum, il giudizio deve essere rinviato, ai sensi dell'art. 569, ultimo comma, cod.proc.pen., alla Corte di appello di Venezia.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088
Sez. 2, n. 946 del 16/04/1969, Reibaldi, Rv. 112022
Sez. 2, n. 6728 del 17/03/1975, Principessa, Rv. 130813
112022; Sez. 2, n. 6728 del 17/03/1975, Principessa, Rv. 130813).
Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018
Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 272688
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: BELKHIR MUSTAPHA nato il 29/06/1966 avverso la sentenza del 29/01/2020 del TRIBUNALE di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI; trattato il processo con le modalità della trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Padova, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Belkhir Mustapha, in relazione al reato contestato di cui agli artt. 99, 56, 61 n. 5, 624 e 625, comma 1, n. 4, cod.pen. (per aver infilato, in data 5 febbraio 2016, una mano nel borsello, con la cerniera aperta, di un anziano signore, Vincenzo Lo Piccolo, ponendo così atti idonei in modo inequivoco ad impossessarsi del suo contenuto, non riuscendo per cause indipendenti dalla sua volontà), per assenza della condizione di procedibilità della querela. Ad avviso del giudice di merito non è ravvisabile alcun elemento indicativo di peculiare abilità o astuzia nella condotta dell'imputato ed anzi proprio l'età della vittima ed il fatto che il borsello non fosse del tutto chiuso impediscono di attribuire all'imputato una particolare avvedutezza.

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la Procura generale presso la Corte di appello di Venezia, deducendo la violazione di legge, in quanto, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità (in particolare Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088, secondo cui la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo), l'aggravante della destrezza non è configurabile laddove la condotta del reo consista nel prelievo di un oggetto da un luogo in cui sia stato lasciato dalla vittima, mentre sussiste laddove sia posta in essere su un accessorio o un indumento indossato dalla stessa vittima.

3. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato, atteso che la sentenza impugnata applica in modo erroneo il principio enunciato dalle Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088, secondo cui la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.

In tale sentenza si è, difatti, precisato che l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, partendo dal significato di destrezza, che nel linguaggio comune individua l'accortezza, la rapidità, l'agilità e la prestanza nel compiere una determinata azione, ma anche la qualità psichica del saper superare le difficoltà e raggiungere l'obiettivo prefissatosi, e riferendo tali concetti al contesto giuridico ed al furto, ha individuato nella destrezza un elemento specializzante della fattispecie base e vi ha attribuito il significato di abilità motoria e sveltezza intese in senso fisico, oppure di avvedutezza e scaltrezza, quali doti intellettive, in entrambi i casi applicate e manifestate nel compiere l'impossessamento del bene altrui in modo tale da eludere, sviare, impedire la sorveglianza da parte del possessore e da rendere più insidiosa ed efficace la condotta.

Alla luce di tale premessa si è evidenziato che la capacità operativa, tale da integrare la destrezza, è riconosciuta in condotte tipicamente improvvise e repentine, come nel comportamento chiamato per prassi borseggio, nel quale l'agente riesce con gesto rapido ed accorto a porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare che la persona offesa si renda conto dell'asportazione in atto dalla sua persona o dai suoi accessori (Sez. 2, n. 946 del 16/04/1969, Reibaldi, Rv. 112022; Sez. 2, n. 6728 del 17/03/1975, Principessa, Rv. 130813). Tale orientamento consolidato è stato richiamato e confermato dalle Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, che hanno risolto altra questione, diversa da quella del caso in esame, che si riferisce appunto ad un borseggio.

2. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha escluso la destrezza, in considerazione della disattenzione della vittima, che non aveva completamente chiuso il borsello, nonostante la sussistenza, per le stesse modalità dell'illecito, consistente in un borseggio, di manovre dell'imputato accorte, rapide ed agili, dirette ad eludere la vigilanza della vittima. La decisione non è, pertanto, conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha già chiarito che, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste nel caso in cui, ove la parte offesa sia momentaneamente distratta, l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res" - Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018, in una fattispecie in tema di furto tentato di oggetti e valori custoditi in una borsa con inserimento celere della mano all'interno della borsa, mentre la parte offesa era distratta dall'acquisto di prodotti farmaceutici.Pure va ricordato che, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", sicché tale aggravante non è esclusa dal fatto che il soggetto passivo si accorga della manovra furtiva durante la sua esecuzione ed è dunque applicabile anche al delitto di furto tentato, quando l'azione posta in essere dall'agente per impossessarsi della cosa, per le sue caratteristiche e con riferimento a tutte le modalità di tempo, di esecuzione e di luogo, si presenti idonea a eludere la vigilanza dell'uomo medio - così Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 272688 in una fattispecie in tema di furto tentato di telefono cellulare che veniva sottratto da una borsa su un mezzo di trasporto pubblico.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata e, vertendosi in una ipotesi di ricorso per saltum, il giudizio deve essere rinviato, ai sensi dell'art. 569, ultimo comma, cod.proc.pen., alla Corte di appello di Venezia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio. Così deciso in Roma il 3 nov