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Sentenza — n. 40011/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40011/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40011/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma ricorre per cassazione, ex art. 36, comma 2, D.Lgs. 274/2000, avverso la sentenza con la quale, in data 15 giugno 2020, il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Federica Di Meo in ordine al reato di lesioni colpose con violazione di norme sulla circolazione stradale, perché estinto per condotte riparatorie ex art. 35, d.lgs. 274/2000. La Di Meo risponde del predetto reato perché, il 1 febbraio 2016, investì alla guida della sua autovettura i pedoni Giulia Lucattoni e Angela Messina (quest'ultima costituitasi parte civile) che stavano attraversando la strada, provocando loro gravi lesioni meglio descritte in atti.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 40011/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il patrono del responsabile civile Generali Italia S.p.A. ha chiesto, con propria memoria, il rigetto del ricorso. La parte civile Angela Messina, per il tramite del suo difensore, ha depositato una memoria adesiva ai motivi rassegnati dal Procuratore generale.4. Il primo motivo di ricorso é fondato e assorbente delle ulteriori questioni. E' noto infatti, in primo luogo, che l'applicazione della causa di estinzione del reato di cui all'art. 35, d.lgs. 274/2000 presuppone sia la riparazione del danno cagionato mediante le restituzioni o il risarcimento sia l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non essendovi alternatività tra le due condotte previste dalla norma, atteso che tali esigenze, ove sussistenti, devono essere entrambe soddisfatte (Sez.

Parole chiave

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risarcimento dei danni da incidente stradale indennità assicurativa responsabilità dell'assicuratore infortuni risarcimento alle vittime di reati restituzione e risarcimento estinzione delle prestazioni assicurative
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: DI MEC FEDERICA nato a ROMA il 15/02/1995 inoltre: MESSINA ANGELA GENERALI ITALIA SPA avverso la sentenza del 15/06/2020 del GIUDICE DI PACE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Roma. uditi difensori: E' presente l'avvocato COLANGELI SIMONE del foro di ROMA in difesa di DI MEO FEDERICA, nonchè in sostituzione dell'avvocato MARANELLA STEFANO del foro di ROMA in difesa di GENERALI ITALIA SPA, che insiste per il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato MASSIMI MATTEO del foro di ROMA in difesa di MESSINA ANGELA che insiste per il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma ricorre per cassazione, ex art. 36, comma 2, D.Lgs. 274/2000, avverso la sentenza con la quale, in data 15 giugno 2020, il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Federica Di Meo in ordine al reato di lesioni colpose con violazione di norme sulla circolazione stradale, perché estinto per condotte riparatorie ex art. 35, d.lgs. 274/2000. La Di Meo risponde del predetto reato perché, il 1 febbraio 2016, investì alla guida della sua autovettura i pedoni Giulia Lucattoni e Angela Messina (quest'ultima costituitasi parte civile) che stavano attraversando la strada, provocando loro gravi lesioni meglio descritte in atti.

2. Il ricorso consta di plurimi motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge processuale, atteso che la definizione del giudizio per condotte riparatorie é avvenuta dopo l'udienza di comparizione e dopo l'apertura del dibattimento e l'ammissione delle prove. La riparazione sulla base della quale é stata dichiarata l'estinzione del reato é stata infatti quanto meno tardiva. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine alla congruità delle somme offerte rispetto ai danni riportati dalle persone offese: somme che il decidente ha reputato congrue sulla sola base di una stima operata da organi della Compagnia di assicurazione. 2.3.

Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione, sempre in riferimento alla congruità del risarcimento offerto alle parti offese, a fronte del protrarsi, per entrambe le persone offese, del periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni (per 34 giorni quanto alla Messina, per 280 giorni quanto alla figlia Lucattoni Giulia) 2.4. Con il quarto motivo si denuncia manifesta illogicità della motivazione in relazione a quanto affermato nella sentenza impugnata in ordine all'avvenuto pagamento come integrato banco iudicis: quanto precede a fronte del fatto che le somme ulteriormente offerte dalla Compagnia di assicurazione non sono state accettate dalle persone offese.

3. Il patrono del responsabile civile Generali Italia S.p.A. ha chiesto, con propria memoria, il rigetto del ricorso. La parte civile Angela Messina, per il tramite del suo difensore, ha depositato una memoria adesiva ai motivi rassegnati dal Procuratore generale.4. Il primo motivo di ricorso é fondato e assorbente delle ulteriori questioni. E' noto infatti, in primo luogo, che l'applicazione della causa di estinzione del reato di cui all'art. 35, d.lgs. 274/2000 presuppone sia la riparazione del danno cagionato mediante le restituzioni o il risarcimento sia l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non essendovi alternatività tra le due condotte previste dalla norma, atteso che tali esigenze, ove sussistenti, devono essere entrambe soddisfatte (Sez.

U, Sentenza n. 33864 del 23/04/2015, Sbaiz, Rv. 264239); in secondo luogo, é pacifico che, in tema di processo avanti al giudice di pace, il termine dell'udienza di comparizione, previsto per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, l'imputato decade dall'accesso al trattamento di favore (per tutte si veda Sez. 4, Sentenza n. 50020 del 20/09/2017, Catalano, Rv. 271178). Nella specie, quindi, l'accertata incompletezza del ristoro alla data dell'udienza di comparizione aveva comportato la decadenza dell'imputata dall'applicazione dell'istituto; risulta dunque erronea la decisione del giudicante di dichiarare l'estinzione del reato per condotta riparatoria che, nel predetto termine, non era caratterizzata da completezza e integralità.

5. Pertanto la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Giudice di Pace di Roma in diversa composizione, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Roma. Così deciso in Roma il 27 ottobre 2021. Il Consiglier estensore La Presi