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Sentenza — n. 40006/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls Vicenza court's downgrade of attempted robbery to aggravated theft due to proven violence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40006/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed the Vicenza Court's decision to downgrade attempted robbery to aggravated theft, arguing the defendant's violent reaction constituted robbery. The court found that the victim's attempt to stop the theft and the defendant's physical struggle to escape, which coerced her to desist, met the legal definition of violence for robbery. Consequently, the lower court's sentence was annulled and the case was remitted for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 628, comma 1, cod. pen.; Art. 569, comma 4, cod. proc. pen.: Violence for attempted robbery includes any act coercing the victim to desist, even if the stolen goods were not yet removed, provided the intent was to facilitate escape or avoid criminal consequences.

Parole chiave

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attempted robbery violence definition coercion to desist criminal intent remittal for retrial tentato furto rapina furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 628, comma 1, cod. pen.
In alternativa, dovrebbe ritenersi che la reazione ascritta all'Addagham fosse invece finalizzata a portare definitivamente a termine l'azione criminosa che la Lollato intendeva impedire; ma in tal caso, all'evidenza, ci si troverebbe al cospetto di un tentativo di rapina propria ex art. 628, comma 1, cod.pen.
Art. 628, commi 1 e 2, cod. pen.
In alternativa, dovrebbe ritenersi che la reazione ascritta all'Addagham fosse invece finalizzata a portare definitivamente a termine l'azione criminosa che la Lollato intendeva impedire; ma in tal caso, all'evidenza, ci si troverebbe al cospetto di un tentativo di rapina propria ex art. 628, comma 1, cod.pen.
Art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod.proc.pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 34952 del 19/04/2012, Reina
Sez. U, Sentenza n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli
253153; e da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino
Sez. 2, Sentenza n. 28389 del 27/04/2017, Di Muzio e altro
Sez. 2, Sentenza n. 10537 del 09/07/1984, Muccardi
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: ADDAGHAM SAID nato il 23/03/1985 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 10/12/2019 del TRIBUNALE di VICENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale della Corte d'appello di Venezia ricorre per saltum avverso la sentenza con la quale, in data 10 dicembre 2019, il Tribunale di Vicenza ha condannato Addagham Said in ordine ai reati ascrittigli, riqualificando tuttavia il delitto di tentata rapina impropria a lui contestato al capo 2 (commesso in Bassano del Grappa il 24 dicembre 2016) in quello di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose. Quale unico motivo di doglianza, il P.G. ricorrente deduce violazione di legge in relazione al fatto che, in base agli elementi di prova desumibili dall'incarto processuale, il reato di cui l'Addagham é stato riconosciuto responsabile era caratterizzato dall'esercizio di violenza, nei confronti della persona offesa, onde assicurarsi il possesso del bene sottratto o procurarsi l'impunità: secondo il P.G. ricorrente la violenza così finalizzata, che il giudicante ha ritenuto non provata e comunque non tale da configurare l'ipotesi di tentata rapina impropria (con conseguente riqualificazione del delitto contestato in quello meno grave di tentato furto aggravato), é in realtà ravvisabile nel comportamento dell'imputato, il quale, afferrato per il cappuccio della maglia dalla persona offesa Anna Maria Suzie Lollato, mentre faceva da palo al complice che si era introdotto nella vettura, reagiva divincolandosi energicamente e mostrando alla donna il pugno chiuso, così da costringerla a desistere.

2. Il ricorso é fondato. In primo luogo va chiarito che, a differenza di quanto osservato dal giudicante nella sentenza impugnata, il fatto che non vi fosse stata alcuna sottrazione di beni dall'autovettura della Lollato non assume rilevanza ai fini dell'esclusione del contestato delitto di rapina tentata. Ed invero, come ribadito anche in epoca recente dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità di detto delitto integra il requisito della violenza qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente - al fine di impossessarsi di quanto sottratto ovvero per conseguire l'impunità - anche in epoca anteriore all'impossessamento, che si risolva, comunque, in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del soggetto passivo o di terzi (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153; e da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli, Rv. 279813). E', nella specie, di tutta evidenza che, a fronte di un sicuro tentativo dei due concorrenti di apprensione del veicolo o, quanto meno, dei beni custoditi all'interno della vettura della Lollato, l'intervento di quest'ultima riusciva bensì nell'intento di interrompere l'azione criminosa, ma non impediva la reazione dell'Addagham: la quale, benché non finalizzata ad assicurare l'impossessamento della res furtiva (non ancora sottratta), era quanto meno rivolta a consentire la fuga allo stesso prevenuto e al suo complice, onde evitare le conseguenze penali della loro condotta.

In alternativa, dovrebbe ritenersi che la reazione ascritta all'Addagham fosse invece finalizzata a portare definitivamente a termine l'azione criminosa che la Lollato intendeva impedire; ma in tal caso, all'evidenza, ci si troverebbe al cospetto di un tentativo di rapina propria ex art. 628, comma 1, cod.pen. (con conseguenze sanzionatorie del tutto analoghe), non derubricabile in un'ipotesi di mero tentativo di furto aggravato. In secondo luogo, come correttamente osservato dal P.G. ricorrente, la nozione di violenza (come, pervero, anche quella di minaccia esibendo un pugno chiuso, anch'essa rilevante ai fini di cui all'art. 628, commi 1 e 2, cod.pen.) é sicuramente configurabile nel caso di specie: essa consiste, secondo la giurisprudenza di legittimità, non solo in una vis corporis corpori data, ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente e senza l'aiuto di strumenti materiali, o in una energia esercitata con qualsiasi utensile adatto allo scopo (Sez. 2, Sentenza n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307); ma anche, più genericamente, in qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto antagonista, conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa (Sez. 2, Sentenza n. 28389 del 27/04/2017, Di Muzio e altro, Rv. 270180).

Risalente, ma mai disattesa, é poi la giurisprudenza di legittimità in base alla quale, ai fini della configurabilità del delitto di che trattasi, il divincolarsi ed anche il semplice strattone costituiscono violenza in quanto implicano l'impiego di un'energia fisica (Sez. 2, Sentenza n. 10537 del 09/07/1984, Muccardi, Rv. 166830).

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod.proc.pen..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Venezia. Così deciso in Roma il 27 ottobre 2021. Il Consigli re esten