Sentenza — n. 40004/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore generale della Corte d'appello di Potenza ricorre per saltum avverso la sentenza con la quale, in data 22 gennaio 2020, il Tribunale di Potenza ha assolto Valentino Giordano dal reato ascrittogli (tentato furto di pneumatici di due auto, aggravato dalla violenza sulle cose e su beni esposti alla pubblica fede; reato commesso in Potenza il 31 luglio 2014) per essere lo stesso non punibile per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen.. Quale unico motivo di doglianza, il P.G. ricorrente deduce violazione di legge in relazione al fatto che il reato di cui il Giordano é stato riconosciuto responsabile é punito con una pena edittale che, nel massimo, eccede il limite di 5 anni di reclusione di cui al primo comma dell'art. 131-bis cod.pen.; l'istituto é stato dunque applicato in presenza di una causa ostativa all'applicabilità dello stesso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod.pen, art. 56 cod.pen; Sentenza — n. 40004/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso é fondato. Come correttamente osservato dal P.G. ricorrente, la sentenza impugnata riconosce la responsabilità del Giordano per il reato ascrittogli, ma non tiene conto che, versandosi in ipotesi di furto tentato pluriaggravato (artt. 56, 624, 625 nn. 2 e 7 cod.pen.), la pena edittale per esso prevista non consente la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Invero, muovendo dalla determinazione della pena per il corrispondente delitto consumato, é dato constatare che, in base all'art. 625, ultimo comma, cod.pen., la pena detentiva per il furto aggravato da almeno due delle circostanze previste dallo stesso articolo 625 é stabilita nel massimo in 10 anni.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI POTENZAnel procedimento a carico di: GIORDANO VALENTINO nato a POTENZA il 20/10/1982 avverso la sentenza del 22/01/2020 del TRIBUNALE di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale della Corte d'appello di Potenza ricorre per saltum avverso la sentenza con la quale, in data 22 gennaio 2020, il Tribunale di Potenza ha assolto Valentino Giordano dal reato ascrittogli (tentato furto di pneumatici di due auto, aggravato dalla violenza sulle cose e su beni esposti alla pubblica fede; reato commesso in Potenza il 31 luglio 2014) per essere lo stesso non punibile per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen.. Quale unico motivo di doglianza, il P.G. ricorrente deduce violazione di legge in relazione al fatto che il reato di cui il Giordano é stato riconosciuto responsabile é punito con una pena edittale che, nel massimo, eccede il limite di 5 anni di reclusione di cui al primo comma dell'art. 131-bis cod.pen.; l'istituto é stato dunque applicato in presenza di una causa ostativa all'applicabilità dello stesso.
2. Il ricorso é fondato. Come correttamente osservato dal P.G. ricorrente, la sentenza impugnata riconosce la responsabilità del Giordano per il reato ascrittogli, ma non tiene conto che, versandosi in ipotesi di furto tentato pluriaggravato (artt. 56, 624, 625 nn. 2 e 7 cod.pen.), la pena edittale per esso prevista non consente la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Invero, muovendo dalla determinazione della pena per il corrispondente delitto consumato, é dato constatare che, in base all'art. 625, ultimo comma, cod.pen., la pena detentiva per il furto aggravato da almeno due delle circostanze previste dallo stesso articolo 625 é stabilita nel massimo in 10 anni.
Di tal che, la pena massima detentiva per il delitto tentato va determinata applicando la diminuzione minima di pena prevista dall'art. 56 cod.pen. (pari a un terzo) ed é pari, nel caso di specie, a sei anni e otto mesi di reclusione, come tale eccedente il limite dei cinque anni di reclusione di cui all'art. 131-bis, comma 1, cod.pen., oltre il quale non é consentita l'applicazione della causa di non punibilità di che trattasi avuto riguardo ai criteri di cui al comma 4 dello stesso art. 131-bis. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod.proc.pen..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Potenza. Così deciso in Roma il 27 ottobre 2021. Il Consiglier stensore La Presidente DEPOSiTATO CANCRLERIA (Giusep av